ANF lavoratori extracomunitari
Indicazioni Inps
Con la circolare n. 95 del 02.08.2022, di cui trasmettiamo in allegato un estratto, l’Inps ha fornito indicazioni per il riconoscimento dell’Assegno per il nucleo familiare (ANF) ai lavoratori privati, cittadini di Paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, oltreché per i familiari residenti in un Paese terzo.
L’importo dell’assegno verrà erogato e riparametrato, come di consueto, in base a scaglioni di reddito e cesserà in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia di familiare. Sono previsti aumenti degli scaglioni di reddito per i nuclei che comprendono soggetti inabili e per i nuclei monoparentali. Possono rientrare all’interno del nucleo famigliare del lavoratore i coniugi, i figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni o i figli inabili al lavoro senza limiti di età; diversamente è escluso il coniuge legalmente ed effettivamente separato.
Relativamente al reddito familiare, assume rilievo quello assoggettabile che sia stato conseguito dai componenti nell'anno solare immediatamente precedente il 1° luglio di ciascun anno; esso ha valore per la corresponsione delle prestazioni fino al 30 giugno dell'anno successivo, salvo le variazioni del nucleo familiare.
L'Assegno, infine, non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale che derivi da lavoro dipendente risulti inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
Possono altresì far e parte del nucleo, alle stesse condizioni dei figli ed equiparati, i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza limiti di età se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Le qualità personali descritte dovranno essere certificate mediante attestazioni rilasciate dalle competenti Autorità dello Stato estero, queste dovranno essere corredate di traduzione in lingua italiana ed autenticate dall'Autorità consolare italiana, che ne attesterà la conformità all'originale; quest’ultime non saranno soggette a legalizzazione. Laddove ciò non sarà possibile le qualità personali ed i fatti dei familiari residenti all’estero dovranno essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesterà la conformità all’originale o mediante apposizione di “apostilla”. Analogamente, i redditi prodotti all'estero dai soggetti interessati e loro familiari, dovranno essere accertati sulla base delle indicate certificazioni rilasciate dalle competenti Autorità estere.
Allegato