Assegno unico e universale
Circolare Inps n° 23 del 9 febbraio 2022
A partire dal 1° marzo 2022 sarà effettivamente erogato il nuovo Assegno Unico e Universale per i figli a carico, spettante ai nuclei familiari anche in assenza di ISEE ed erogato mensilmente dall’Inps a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.
L’Inps, con la Circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 che si allega, fornisce i primi chiarimenti su alcuni aspetti della normativa ai fini della determinazione dell’importo e dell’erogazione. L’Istituto, dopo essersi soffermato sui criteri generali di spettanza e sui requisiti dei beneficiari, prende in esame una serie di casi particolati con riferimento alla composizione del nucleo familiare e fa chiarezza sul calcolo dell’ISEE da prendere a riferimento in caso di genitori non coniugati e non conviventi o qualora il richiedente sia il figlio maggiorenne. Inoltre, vengono precisati i termini di decorrenza e le modalità di erogazione della misura, anche in contanti.
L'Inps puntualizza che sono prorogate, per gennaio e febbraio 2022, le misure introdotte in materia di assegno temporaneo per figli minori, ai sensi del D.L. n. 79/2021, nonché in materia di maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare. Inoltre, sono corrisposte le mensilità di gennaio e febbraio 2022 dell'assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori; l'assegno cessa di essere erogato a partire dalla mensilità di marzo. Le domande di premio alla nascita potranno essere acquisite per i nati fino al 28 febbraio 2022.
Beneficiari
L'assegno unico e universale è riconosciuto ai nuclei familiari:
a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Requisiti di spettanza
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
b) assoggettamento al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) residenza e domicilio in Italia al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione. Residenza in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a 6 mesi.
Importo dell’assegno
L’importo mensile dell’Assegno Unico è determinato sulla base del valore dell’ISEE e va considerato l’ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati - non è previsto anche il requisito della convivenza).
Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a € 175 mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a € 15.000 e si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a € 50 con ISEE pari o superiore a € 40.000.
Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del 21° anno di età, è previsto un importo pari a € 85 mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a € 15.000 che si riduce fino a raggiungere un valore pari a € 25 in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a € 40.000. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
Inoltre, è possibile applicare, anche in cumulo, le seguenti maggiorazioni:
a) figli successivi al secondo: da € 85 a 15 mensili;
b) figli con disabilità: da € 105 a 85 mensili;
c) per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio): € 80 mensili;
d) madri di età inferiore a 21 anni: € 20 mensili per ciascun figlio;
e) genitori entrambi titolari di reddito da lavoro: € 30 a 0 mensili;
Inoltre, per le annualità 2022, 2023 e 2024, si applica una maggiorazione di natura transitoria nel caso in cui:
a) l’ISEE non superi 25.000 euro;
b) nel 2021 sia stato percepito ANF.
Presentazione della domanda ed erogazione del beneficio
La domanda di assegno unico e universale è presentata in modalità telematica all'Inps a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo:
- da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
- dal figlio maggiorenne per se stesso;
- dall’affidatario ovvero da un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato.
In ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.
L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l'assegno decorre dalla mensilità di marzo.
L’assegno è corrisposto dall’Inps in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella domanda, ovvero, se questi seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore.
I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS.
L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
- libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- accredito sulla carta di Reddito di cittadinanza.
L’Inps fa presente che lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel quale caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore.
All.
14 febbraio 2022