Aumento esonero contributivo per i lavoratori dipendenti dal 1° luglio al 31 dicembre 2022
Messaggio INPS 3499 del 26.09.2022
La Legge di Bilancio 2022 ha previsto per i lavoratori dipendenti, con esclusione del lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali a loro carico di 0,8 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 a condizione che la retribuzione imponibile nel suo complesso non superi il limite mensile di 2.692 euro. L’Inps ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali con la Circolare n. 43 del 22 marzo 2022.
Il Decreto Aiuti-bis ha previsto che l’esonero parziale a carico dei lavoratori dipendenti sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (art. 20, D.L. n. 115/2022 convertito nella Legge n. 142/2022), per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, è incrementato di 1,2 punti percentuali.
Con il Messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022 (in allegato), l’Istituto fornisce ulteriori indicazioni per la corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile e le istruzioni operative per l’esposizione dello sgravio e il recupero di quello spettante per i periodi di paga già decorsi.
Massimale e tredicesima mensilità
L’importo mensile massimo della retribuzione, che la legge ha fissato a 2.692 euro, deve essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Nel caso in cui i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, invece, la riduzione della quota a carico del lavoratore può operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda che sui ratei di tredicesima, a condizione che l’importo di tali ratei non superi, in ciascun mese di erogazione, l’importo di 224 euro.
Nelle ipotesi in cui si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore (ad esempio una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro. Pertanto, in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità, sebbene si realizzi una variazione dello stesso, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.
Diversamente, nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese. Pertanto, in tali ipotesi il massimale di retribuzione imponibile da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell’esonero sarà pari a 2.692 euro per ognuno dei rapporti di lavoro.
In caso di cessazione del rapporto in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l’importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima maturato nel singolo mese) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione.
Analogamente, se il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l’esonero, nell’anno 2023, su tali ultime competenze, non può essere applicato.
Quattordicesima mensilità
Nel mese di erogazione delle mensilità aggiuntive ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità, la riduzione contributiva può trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommati alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non eccedano il tetto massimo ordinario fissato a 2.692 euro.
Uniemens
Ai fini dell’esposizione dell’esonero spettante, le istruzioni operative fornite con la circolare n. 43/2022 ei i relativi codici causale (L024, L025, L026), restano valide fino al mese di competenza settembre 2022.
Per la fruizione dell’esonero in misura maggiorata, pari complessivamente al 2%, i datori di lavoro devono esporre in denuncia individuale partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre 2022, nell’elemento:
- “Contributo” la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese;
- “CodiceCausale” il valore “L094” (L095 per la tredicesima mensilità; L096 per il recupero dell’1,2% per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022; L097 per il recupero dello sgravio sul rateo della tredicesima mensilità con riferimento ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022);
- “IdentMotivoUtilizzoCausale” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- “AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
Il recupero del beneficio spettante sui mesi da luglio a settembre può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022.
All./