Autovetture aziendali

Risoluzione AE

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020, ha risposto a un quesito in merito al fringe benefit uso promiscuo autovettura aziendale (articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir), in relazione alle novità introdotte dall’articolo 1, comma 632, L. 160/2020, che prevede che dal 1° luglio 2020 il fringe benefit debba essere computato in misura pari a percentuali basate sulle emissioni di CO2 del veicolo.

L’Agenzia precisa che il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i “contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020”.
Affinché la nuova formulazione della norma in esame trovi applicazione, è necessario che l’autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° luglio 2020.
Con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, lo stesso Legislatore dispone l’applicazione della vecchia norma, che, conseguentemente, continuerà “a vivere” per tutta la durata del contratto.
L’Ufficio Sindacale nella persona di Alberto Virgili rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
All.
03 settembre 2020

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