Caregivers

Nuove tutele per genitori e prestatori di assistenza

L’Istituto, con la circolare n.3096 del 05.08.2022 (in allegato), ha specificato le principali novità in materia di permessi legge 104 e di congedo straordinario, ai sensi del D.lgs n.151/2001, per i lavoratori dipendenti del settore privato, riservandosi di dettagliarle maggiormente in una circolare successiva.

Permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992

Il decreto legislativo n. 105 ha riformulato l’articolo 33 della succitata legge, eliminando il principio del “referente unico”: fermo restando il limite complessivo di tre giorni per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto potrà essere esercitato, su richiesta, da più soggetti tra quelli aventi diritto, che potranno, perciò, fruirne in via alternativa tra loro. A fare data dal 13 agosto 2022, quindi, più soggetti aventi diritto potranno richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in esame alternativamente tra loro.

Congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001

Il D.lgs n. 105/2022, modificando l’articolo 42 del D.lgs n. 151/2001, ha apportato le seguenti novità in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità:

  • Viene introdotto il “convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36”, della legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in esame, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.
  • Viene definito che il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Presentazione della domanda

L’Inps specifica che, in attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, sarà comunque possibile richiedere i permessi e il congedo, così come modificati, presentando domanda attraverso i consueti canali. Si precisa, altresì, che, nelle more del rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure, ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fatto, sarà necessario allegare all’atto della domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la convivenza. Nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.

Allegato

circolare i.n.p.s. congedi straordinari.pdf

23 agosto 2022

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