Certificazione della Parità di Genere

Esonero contributivo

Con circolare n. 137 del 27 dicembre 2022 (in allegato), l’INPS ha fornito le istruzioni operative per il riconoscimento dell’esonero contributivo previsto a favore delle aziende private in possesso della certificazione di parità di genere di cui alla legge n.162 del 5 novembre 2021.

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato:

▪ al conseguimento della certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022;

▪ alla sussistenza della regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);

▪ all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

▪ al rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, nel caso di datore di lavoro tenuto alla presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile (aziende con oltre 50 dipendenti), il riconoscimento dell’esonero contributivo presuppone l’avvenuta corretta presentazione di tale rapporto biennale.

Ai fini dell’ammissione all’esonero, i datori di lavoro del settore privato in possesso dei requisiti richiesti, devono inoltrare apposita domanda all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “PAR_GEN” appositamente predisposto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. Le domande possono essere presentate fino al 15 febbraio 2023.

L’esonero viene calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui.

Il beneficio è riparametrato e applicato su base mensile (e quindi con una soglia massima mensile pari a 4.166,66 euro), è fruito in riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro ed in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.

Non sono oggetto di esonero:

▪ i premi e i contributi dovuti all’INAIL;

▪ i contributi, ove dovuti, versati agli specifici Fondi individuati (v. punto 3 della circolare INPS);

▪ le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse stanziate.

Per favorire il più ampio accesso alla misura, nell’ipotesi in cui le risorse stanziate risultino insufficienti a fare fronte a tutte le istanze ammesse, il beneficio sarà proporzionalmente ridotto per tutti i soggetti considerati. In questo caso, l’eventuale accoglimento delle domande non sarà contrassegnato dallo stato “Accolta”, bensì “Accolta parziale”. L’INPS ha chiarito che l’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e ove non espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi. La Circolare al punto 8 contiene inoltre indicazioni circa le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nel flusso Uniemens. Si precisa che le istruzioni operative fornite dall’INPS sono valide nei confronti dei datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022. Per la fruizione dell’esonero relativo alle successive annualità, saranno fornite ulteriori indicazioni alla luce degli esiti di questa prima fase applicativa. Segnaliamo, infine, che è online il portale dedicato alla certificazione della parità di genere, accessibile all’indirizzo https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/home Sul portale sono consultabili:

▪ l’elenco aggiornato degli organismi di valutazione accreditati per la certificazione;

▪ il numero delle imprese certificate;

▪ gli avvisi, di prossima pubblicazione, destinati alle imprese per le misure di supporto per l’ottenimento della certificazione;

▪ le risposte alle domande frequenti.

All./

circolare inps n. 137 del 27 dicembre 2022.pdf

12 gennaio 2023

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