Circolare AE n. 8/E/2020

Bonus 100 euro per i dipendenti che hanno lavorato a marzo

A mente dell’articolo 63, D.L. 18/2020: “Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”.

I sostituti d’imposta, pubblici e privati, che erogano redditi di lavoro dipendenti riconoscono in via automatica il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

L’erogazione ai dipendenti è recuperata in compensazione tramite F24 con codice tributo 1699.

Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle entrate con circolare n. 8/E/2020, il bonus di 100 euro deve essere corrisposto in base al numero di giorni svolti nella propria sede di lavoro. Sono agevolabili, pertanto, i lavoratori in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa, ma non i lavoratori in smart working.

La determinazione dell’importo avviene utilizzando il rapporto tra le ore effettive lavorate (nella sede) nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente.

Il Fisco ritiene che, indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time o part time, l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede. Pertanto nel denominatore, sembrerebbe, si dovranno considerare le ore lavorabili di un lavoratore a orario pieno.

L'agenzia precisa che“non devono considerarsi nel rapporto -né al numeratore né al denominatore -le giornate di ferie o di malattia”. Dal calcolo proposto dall’Agenzia delle entrate un lavoratore con un giorno di lavoro in sede e i restanti giorni in ferie o malattia riceverà 100 euro, in quanto il rapporto, eliminando nel numeratore e nel denominatore le giornate di assenza, sarà pari a 1.

Per ogni ulteriore chiarimento rimane a disposizione l'Ufficio Sindacale nella persona di Alberto Virgili.

07 aprile 2020

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