Comunicazione lavori usuranti

Effettuazione entro il 31 marzo 2022

Si ricorda che la comunicazione relativa al monitoraggio dei lavori usuranti, svolti nell’anno 2021, deve essere effettuata entro il 31 marzo 2022.

Il Decreto Legislativo n. 67/2011 ha previsto, per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavori usuranti) di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento. Con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione in via telematica alla Direzione Territoriale del Lavoro competente ed ai relativi istituti previdenziali attraverso la compilazione del modello LAV-US:

a) ai fini del monitoraggio (art. 2, comma 5, D.Lgs. 67/2011) dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni c.d. usuranti, con periodicità almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo. In caso di svolgimento di lavoro notturno, detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e può valere anche ai fini di cui alla sottostante lettera b), numero 1. Il termine entro il quale inviare tali comunicazioni è fissato al 31 marzo di ogni anno in riferimento all’annualità precedente.

b) ai fini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo:

  1. con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. Tale comunicazione può non essere dovuta qualora il datore di lavoro abbia effettuato l’analogo adempimento previsto alla precedente lettera a), indicando, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti;
  2. entro trenta giorni dall'inizio, lo svolgimento delle lavorazioni indicate dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo (c.d. lavoro a catena).

Il modello modello LAV_US è disponibile online sul sito Cliclavoro www.cliclavoro.gov.it; una volta compilato tale modello, il sistema metterà poi a disposizione degli enti sopra citati le comunicazioni ricevute dai datori di lavoro.

Infine, si ricorda che, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 67/2011, in caso di omissione delle comunicazioni annuali di lavorazioni notturne, così come quella dei lavori a catena, si applicano le sanzioni amministrative da € 500 a € 1500, previa diffida ad adempiere.

14 marzo 2022

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