Comunicazione somministrati 2022
Adempimento
Entro il 31 gennaio 2023 le Aziende che, nel corso dell’anno 2022, hanno instaurato contratti con le agenzie di somministrazione di lavoro (il vecchio "lavoro interinale") devono effettuare la consueta comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL provinciali in base alla rispettiva categoria.
La comunicazione deve essere riferita ai contratti di somministrazione stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e deve obbligatoriamente contenere:
• il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
• la durata dei contratti di somministrazione;
• il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati;
N.B. la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratore somministrato, ma solo il dato numerico.
L’invio potrà avvenire tramite:
• fax;
• raccomandata a mano;
• raccomandata con ricevuta di ritorno;
• posta elettronica certificata (PEC).
E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250,00 e 1.250,00 euro:
sia in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione
sia in caso di errato assolvimento.
La responsabilità è in capo all’utilizzatrice e il mancato invio può formare base di condotta antisindacale ex art. 28 L. 330/70.
Per ogni ulteriore chiarimento rimane a completa disposizione l’Ufficio Sindacale nella persona del dott. Alberto Virgili