Congedo di paternità obbligatorio - Chiarimenti Inps

Messaggio n° 4301 del 17 dicembre 2024

Con l'allegato messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024, la Direzione Generale dell'INPS, in relazione all'indennità di congedo di paternità prevista dall'art. 27-bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico maternità e paternità), ha precisato che, analogamente a quanto vale per il congedo di maternità:

  • l'azione per conseguire l'indennità di congedo di paternità si prescrive in un anno, come per l'indennità di malattia, sulla scorta del richiamo ai criteri di erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie effettuato dal combinato disposto degli articoli 29, comma 2, e 22, comma 2, del citato Testo Unico;
  • poiché l'indennità di congedo di paternità è una prestazione previdenziale non pensionistica a carattere temporaneo, l'azione giudiziaria deve inoltre essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia di tale decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Allegato
14 gennaio 2025

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