Conguaglio di fine anno 2025 dei contributi previdenziali e assistenziali

Circolare Inps n° 156 del 30 dicembre 2025

Si riporta in allegato la circolare n. 156 del 30 dicembre 2025, con la quale la Direzione Generale dell’INPS ha riepilogato le operazioni di conguaglio, relative all’anno 2025, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

In via preliminare, la circolare in oggetto ha posto in evidenza che i datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2025” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2026), anche con quella di competenza del mese di “gennaio 2026” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2026), attenendosi alle modalità indicate nella medesima circolare. 

Considerato, tuttavia, che, con effetto dall’anno 2007, le operazioni di conguaglio possono riguardare anche le quote di TFR conferite al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’Istituto ha fatto presente che queste ultime possono essere eseguite anche con la denuncia di competenza  del mese di “febbraio 2026” (scadenza di pagamento 16 marzo 2026), senza aggravio di oneri accessori.

Resta peraltro fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2026.

Nella circolare in esame, cui si fa rinvio, l'INPS esamina, in particolare, le seguenti fattispecie:

  • elementi variabili della retribuzione, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro 7 ottobre 1993;
  • massimale contributivo e pensionabile, di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, pari - per l'anno 2025 - a 120.607 euro);
  • contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’art. 3-ter del Decreto-Legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 1992, n. 438;
  • conguagli sui contributi versati in relazione a compensi per ferie non godute, a seguito della fruizione delle stesse;
  • “fringe benefits” esenti non superiori al limite di cui all'art. 51, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), innalzato a 1.000 euro anche per l'anno di imposta 2025 (e a 2.000 euro solo per i lavoratori genitori di figli a carico. Tale limite comprende, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (c.d. “fringe benefit”), anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Per le operazioni di conguaglio, l'Istituto ha fatto rinvio al messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023;
  • mance elargite ai dipendenti delle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del settore privato;
  • auto aziendali ad uso promiscuo;
  • prestiti ai dipendenti;
  • conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria. Si richiama l'attenzione sul fatto che, dal 2026, cambiano le regole sulla platea dei datori di lavoro tenuti al versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
  • rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva;
  • gestione delle operazioni societarie;
  • recupero del contributo di solidarietà del 10% su somme accantonate a favore dei dipendenti per finalità di previdenza complementare.
All./
15 gennaio 2026

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