Contratto di espansione e indennità mensile
Istruzioni Inps
L'INPS con la circolare 25 luglio 2022 n. 88 illustra le novità in materia di Contratto di espansione, introdotte dall'art. 1, comma 215, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.
La Legge di Bilancio 2022 ha disposto la possibilità che il contratto di espansione, introdotto in via sperimentale per il triennio 2019-2021, possa essere stipulato anche per gli anni 2022 e 2023.
Inoltre, in questo periodo, il limite minimo di unità lavorative in organico, per l'attivazione del suddetto contratto, non può essere inferiore a cinquanta, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.
Alla luce di queste novità normative, l'Istituto fornisce ulteriori indicazioni per l'applicazione della misura in esame, e rinvia, per quanto non modificato dalla Legge n. 234 del 2021, alle precedenti istruzioni sull'argomento.
Lavoratori destinatari dell'indennità
L'indennità mensile è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall'INPS, e che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023.
L'INPS ribadisce che tale indennità non può essere finalizzata al raggiungimento della cd. "Quota 102" (64 anni e 38 di contributi), e non è parimenti riconosciuta ai fini del conseguimento della pensione anticipata c.d. "opzione donna" e della pensione di vecchiaia raggiunta con requisiti diversi da quelli ordinaria (67 anni di età).
Il percettore dell'indennità mensile, al fine di presentare tempestivamente la domanda di pensione, deve inoltre verificare preventivamente gli incrementi della speranza di vita in vigore alla data di decorrenza della stessa.
Presentazione del piano annuale di esodo
L'attivazione dell'esodo nel biennio 2022-2023 è subordinato alla sottoscrizione del contratto di espansione in sede governativa, contenente un piano di esodo annuale per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 con la stima dei costi per il finanziamento dell'esodo.
Solo in casi eccezionali, caratterizzati da platee particolarmente numerose di lavoratori, è possibile prevedere, nel contratto di espansione, due piani di esodo (e, conseguentemente, due diverse date presunte di risoluzione dei rapporti di lavoro) in riferimento alla medesima annualità.
Per ogni piano di esodo devono essere comunque indicati nel contratto di espansione:
- il numero massimo dei lavoratori interessati;
- la relativa data presunta di risoluzione dei rapporti di lavoro, uguale per tutti i lavoratori coinvolti dal singolo piano di esodo.
Al riguardo, si precisa che la data di risoluzione dei rapporti di lavoro, in riferimento all'annualità 2022, non può essere successiva al 30 novembre 2022, e in riferimento all'annualità 2023, non può essere successiva al 30 novembre 2023.
Per ciascun piano di esodo, il singolo datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi prescritti dalla norma.
Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto, tra l'altro, a trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente:
- copia del contratto di espansione sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la "Richiesta di accreditamento e variazione dell'indennità mensile" (modulo "SC96");
- la domanda di autorizzazione all'accesso al Portale delle prestazioni atipiche ("PRAT") per il personale o il delegato individuato dal datore di lavoro a operare sull'applicazione.