Conversione in legge del DL 20/2023

Novità sull'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari

Il Decreto n. 20/2023 è stato convertito, con modificazioni, nella legge n. 50/2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”.

Ferme le misure in materia già contenute nel decreto, di seguito segnaliamo le principali novità di interesse per i datori di lavoro introdotte in sede di conversione.

INGRESSO E SOGGIORNO AL DI FUORI DELLE QUOTE

Tra le novità previste dalla legge di conversione, su spinta di Confindustria, è stata prevista l'introduzione da parte del legislatore di un nuovo canale d'ingresso extra quote per lavoratori stranieri formati nel paese di origine. Nello specifico l'art. 3 co. 4-ter prevede che, in via transitoria, ossia per il 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Cnel e alle loro articolazioni territoriali o di categoria di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione da parte dei predetti enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso.

PROTEZIONE SPECIALE

La legge di conversione prevede novità in tema di protezione speciale, la quale permane per gli stranieri che non hanno ottenuto la protezione internazionale ma non possono essere espulsi o respinti perché nel paese di origine è a rischio della vita, persecuzione e di violazioni sistematiche di diritti umani, trattamenti inumani o tortura.

La legge prevede però l'abrogazione della previsione normativa che, ai fini della valutazione del fondato rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, disponeva che si tenesse conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine.

I permessi di soggiorno già rilasciati sulla base dei requisiti abrogati e in corso di validità sono rinnovati, per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge.

15 maggio 2023

Condividi