Corona virus e le assenze dal lavoro
Varie fattispecie
1.Ordinanza domiciliare : retribuzione pagata.
Nel caso in cui i lavoratori non possano uscire di casa per una decisione della Pubblica Autorità, la norma prevede la casistica della impossibilità a recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore che rimarrà dunque a casa ma con la retribuzione pagata.
Sono allo studio forme di sostegno per quei datori di lavoro che si ritrovano a pagare dipendenti senza poter godere delle loro prestazioni.
Lo strumento principe sarà la cassa integrazione ordinaria.
Una possibile soluzione è data dallo smart working, che, occorre precisarlo, in via normale prevede almeno un accordo siglato fra azienda e lavoratore (non necessariamente a livello sindacale) e una comunicazione obbligatoria depositata dal datore di lavoro sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro. Con il decreto di Palazzo Chigi del 23 febbraio, però, anche questo preventivo accordo scritto non risulta più necessario.
Il Decreto attuativo n. 45 del 23.02.2020 al suo art. 4 ha reso automatica l’applicazione dell’istituto solo in precise località.
2.Attività sospesa
Se sussiste il divieto d'accesso a un comune o area geografica, con sospensione delle attività lavorative per le imprese oppure la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune interessato dallo stop, Il lavoratore matura il diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione, con possibile protezione della Cig annunciata dal Ministero del Lavoro.
3.Quarantena obbligatoria
Qualora i lavoratori con sintomi da coronavirus siano tenuti in osservazione, dovendo rinunciare al lavoro, si applica il CCNL. L’evento è assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi. La posizione del lavoratore che non può essere presente sul luogo di lavoro in conseguenza dell'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva, dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l'assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro. Se invece i lavoratori si mettessero in quarantena volontaria (isolamento a casa, senza sintomi ma con controllo attivo da parte delle autorità, dopo esser stati a contatto con le zone interessate) rientrerebbero nella casistica del comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d'urgenza, e disciplinato conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo.
4.rischio licenziamento
L'ultimo caso affrontato è quello dei lavoratori che rifiutassero di andare al loro posto in assenza di indicazioni in tal senso dalle Autorità. In tal caso si realizza l'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento.
Per ogni ulteriore chiarimento rimane a disposizione l’Ufficio Sindacale nella persona di Alberto Virgili.