Corte di giustizia UE, sentenza 15 luglio 2021 in cause riunite nn. C- 804/16 e C-341/19
Sul luogo di lavoro può essere vietato l’uso del velo islamico o di altri segni riconoscibili di una religione.
La fattispecie in esame riguardava una norma interna di un'impresa, che vietava ai lavoratori d'indossare sul luogo di lavoro qualsiasi segno visibile di convinzioni politiche, filosofiche o religiose.
La Corte conclude che " Una norma interna di un'impresa che vieta ai lavoratori d'indossare sul luogo di lavoro qualsiasi segno visibile di convinzioni politiche, filosofiche o religiose, può essere giustificata dalla volontà del datore di lavoro di perseguire una politica di neutralità politica, filosofica e religiosa nei confronti dei clienti o degli utenti”
Tale politica risponde a un'esigenza reale di detto datore di lavoro, circostanza che spetta a quest'ultimo dimostrare, prendendo in considerazione segnatamente le aspettative legittime di detti clienti o utenti nonché le conseguenze sfavorevoli che egli subirebbe in assenza di una tale politica, tenuto conto della natura delle sue attività o del contesto in cui queste ultime si iscrivono.
La differenza di trattamento deve essere idonea ad assicurare la corretta applicazione della politica di neutralità, il che presuppone che tale politica sia perseguita in modo coerente e sistematico.
Il divieto si deve limitare allo stretto necessario (principio di proporzionalità) tenuto conto della portata e della gravità effettive delle conseguenze sfavorevoli che il datore di lavoro intende evitare.
Per ogni ulteriore chiarimento rimane a completa disposizione l’Ufficio Sindacale nella persona di Alberto Virgili