Crisi Ucraina

Pubblicato il d.p.c.m. attuativo per la richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea

Sulla GU del 15 aprile 2022, n. 89, è stato pubblicato il DPCM 28 marzo 2022 (allegato), recante “Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso”, che recepisce la decisione del Consiglio dei Ministri Affari Interni e Giustizia dell’UE (GAI) n. 2022/382 del 4 marzo 2022.

BENEFICIARI DELLA PROTEZIONE TEMPORANEA

Sono beneficiari della protezione temporanea (art. 1) le persone sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 appartenenti alle seguenti categorie:

▪ cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;

▪ apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano già prima della protezione internazionale o di protezione equivalente in Ucraina, prima del 24 febbraio 2022;

▪ familiari delle due precedenti categorie, soggiornanti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 in virtù di valido permesso di soggiorno, e in possesso di documentazione attestante il vincolo di parentela, (documentazione validata dalla competente rappresentanza consolare straniera);

▪ apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 in virtù di permesso di soggiorno permanente valido in base al diritto ucraino, e che non possono ritornare nel proprio paese o regione di origine in condizioni sicure e stabili.

DECORRENZA E DURATA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE TEMPORANEA

La protezione temporanea ha la durata di un anno e decorre dal 4 marzo 2022, data della decisione di esecuzione del Consiglio UE (art. 1 comma 1).

La protezione può cessare anche prima per effetto di una decisione adottata dal Consiglio dell’Unione. In mancanza, e decorso un anno dal rilascio della protezione, il relativo permesso può essere prorogato automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno (art.2 comma 1). In ogni caso il permesso perde efficacia ed è revocato anche prima della sua scadenza, nel caso di adozione della decisione di cessazione della protezione temporanea da parte del Consiglio dell’Unione (art. 2 comma 1).

Il permesso è rilasciato dal Questore del luogo in cui il richiedente è domiciliato (art. 2 comma 1). La richiesta deve essere presentata direttamente in Questura. Il permesso è rilasciato in formato elettronico ed è totalmente gratuito (art. 2 comma 3).

Il permesso di soggiorno per protezione temporanea consente al titolare l’accesso all’assistenza erogata in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale, al mercato del lavoro e allo studio e ad altre misure assistenziali indicate nell’art. 5. (art. 2 comma 2).

Allegato

d.p.c.m. eventi bellici.pdf

26 aprile 2022

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