Criteri di computo del rateo di tredicesima e di quattordicesima mensilità nel congedo straordinario indennizzato
Messaggio Inps n° 30 del 4 gennaio 2024
Con il messaggio n. 30 del 4 gennaio 2024, che si allega ed al quale si fa rinvio per l'iter argomentativo in esso contenuto, la Direzione Generale dell'INPS ha fornito alcune precisazioni circa il computo del rateo della tredicesima e delle ulteriori mensilità nel calcolo dell'indennità per il congedo straordinario per i dipendenti del settore privato.
L'art. 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art. 4 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, prevede il diritto del richiedente a percepire, durante il periodo di congedo, un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Inoltre lo stesso articolo dispone che il periodo di congedo straordinario non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Al riguardo, l'Istituto ha confermato che:
- durante il periodo di congedo straordinario, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative, comprensiva pertanto del rateo della tredicesima mensilità e delle mensilità aggiuntive, delle gratifiche, delle indennità, dei premi fissi, ecc., esclusi gli elementi variabili della retribuzione;
- conseguentemente, al fine di escludere la doppia corresponsione dei ratei di tredicesima, è stata esplicitamente prevista dalla legge la non computabilità del periodo di congedo straordinario ai fini della stessa;
- i periodi di congedo straordinario non sono computabili nemmeno ai fini della maturazione delle ferie e del trattamento di fine rapporto, ma sono coperti da contribuzione figurativa.
All./