D.P.C.M. 27 settembre 2023

Decreto flussi triennio 2023-2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231/2023 il DPCM del 27 settembre recante la Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025

Si riportano di seguito, in sintesi, le disposizioni di maggior interesse del provvedimento, in vigore dal 3 ottobre scorso.

Art. 2 – Criteri comuni

La determinazione dei flussi di ingresso di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato nel triennio 2023-2025 per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sia nell’ambito delle quote sia al di fuori di esse, avviene in base ai seguenti criteri:

a) progressiva riduzione del divario tra l’entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base a una programmazione, in logica incrementale nel triennio, coerente con la capacità di accoglienza e di inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali;

b) estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso;

c) potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri per promuovere il loro ingresso, allo scopo di agevolarne l’integrazione e di incrementarne la professionalità;

d) incentivazione di modalità di collaborazione, anche mediante accordi e intese comunque denominati, con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l’Italia volti a facilitare la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare;

e) incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale;

f) sostegno agli ingressi per lavoro di apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

Art. 3 – Criteri specifici per i flussi di ingresso nell’ambito delle quote

La determinazione delle quote per il triennio 2023-25 avviene, oltre che ai sensi dell’art. 2, anche sulla base di una serie di criteri, tra cui il seguente:

  •  previsione, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DL n. 20/23, di quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l’Italia.

Art. 4 – Criteri specifici per gli ingressi al di fuori delle quote

Gli ingressi al di fuori delle quote sono regolati per il triennio 2023-2025, oltre che ai sensi dell’art. 2, anche sulla base dei seguenti criteri:

a) favorire nel triennio 2023-25 l’incremento degli ingressi al di fuori delle quote;

b) previsione di ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio;

c) potenziamento delle attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi dei lavoratori stranieri, apolidi rifugiati, riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transiti, che abbiano completato tali attività;

d) valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione.

Art. 5 – Ingressi complessivi nell’ambito delle quote

Per motivi di lavoro subordinato, stagionale e non, e di lavoro autonomo, sono ammessi in Italia i cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote complessive:

a) 136.000 unità per l’anno 2023;

b) 151.000 unità per l’anno 2024;

c) 165.000 unità per l’anno 2025.

 Art. 6 – Ingressi nell’ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo

Nell’ambito delle predette quote complessive di cui all’art. 5, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori indicati nell’articolo stesso, tra cui l’ediliziacittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote:

a) 53.450 unità per l’anno 2023, di cui, in particolare, 52.770 per lavoro subordinato;

b) 61.950 unità per l’anno 2024, di cui, in particolare, 61.250 per lavoro subordinato;

c) 71.450 unità per l’anno 2025, di cui, in particolare, 70.720 per lavoro subordinato.

Nell’ambito delle suddette quote:

1) per ciascun anno sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, in via preferenziale, lavoratori cittadini di Stati che, anche in collaborazione  con  lo  Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i  rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari,  conformemente  ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l’Italia, entro le seguenti quote:

a) 2.000 unità per l’anno 2023, di cui, in particolare, 1.900 per lavoro subordinato;

b) 2.500 unità per l’anno 2024, di cui, in particolare, 2.380 per lavoro subordinato;

c) 3.000 unità per l’anno 2025, di cui, in particolare, 2.850 per lavoro subordinato.

2) tenuto conto degli specifici accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti o che entreranno in vigore nel corso del triennio 2023-25, sono ammessi in Italia, nell’ambito di specifici accordi di cooperazione, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, nei settori di cui al comma 1, cittadini dei seguenti Paesi:

a) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina: 25.000 unità nel  2023, 25.000 unità nel 2024 e 25.000 unità nel 2025;

b) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: 12.000 unità nel 2023, 20.000 unità nel 2024 e 28.000 unità nel 2025.

3) è inoltre consentito l’ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale, nei settori di cui al comma 1, di:

a) lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, entro le seguenti quote:

100 unità nel 2023, di cui, in particolare, 90 per lavoro subordinato;

100 unità nel 2024, di cui, in particolare, 90 per lavoro subordinato;

100 unità nel 2025, di cui, in particolare, 90 per lavoro subordinato;

b) apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, entro le seguenti quote:

200 unità nel 2023, di cui, in particolare, 180 per lavoro subordinato;

200 unità nel 2024, di cui, in particolare, 180 per lavoro subordinato;

200 unità nel 2025, di cui, in particolare, 180 per lavoro subordinato;

4) è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, in particolare, di:

permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea, entro le seguenti quote: 100 unità nel 2023, 100 unità nel 2024 e 100 unità nel 2025.

Art. 8 – Termini per la presentazione delle domande

I termini per le richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote di cui all’articolo 6 decorrono per l’anno 2023:

a) per gli ingressi di cui al suddetto punto 2, lettera a), dalle ore 9 del 2 dicembre p.v. (sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;

b) per gli ingressi di cui al suddetto punto 2, lettera b), e ai punti 3 e 4dalle ore 9 del 4 dicembre p.v. (sessantaduesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale) fino a  concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;

I termini per le richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025dalle ore 9 del 5 e del 7 febbraio, secondo la predetta ripartizione per ambiti di interesse, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 9 – Disposizioni attuative

 Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non, sono ripartite dal Ministero del lavoro tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le regioni e le province autonome.

Trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei termini di cui all’art. 8, qualora il Ministero del lavoro rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste, può effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro.

Ulteriori disposizioni attuative saranno definite con apposita circolare interministeriale, con la quale sarà, altresì, indicata la documentazione necessaria per la dimostrazione, da parte del datore di lavoro interessato di aver previamente esperito la verifica, presso il Centro per l’impiego competente, dell’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.

Per indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, si intende, alternativamente:

a) assenza di riscontro, da parte del Centro per l’impiego, circa l’individuazione di uno o più lavoratori rispondenti   alle caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro;

b) non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta, ad esito dell’attività di selezione del personale inviato dal Centro per l’impiego;

c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori inviati dal Centro per l’impiego al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al Centro per l’impiego.

I suddetti requisiti sono autocertificati dal datore di lavoro con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

09 ottobre 2023

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