Decreto Aiuti ter
Bonus 150 Euro
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 il D.L. n. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti ter) recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Il Decreto, in vigore dal 24 settembre 2022, prevede, in particolare, una nuova indennità una tantum da 150 euro per lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati, collaboratori domestici, stagionali, percettori del reddito di cittadinanza, autonomi e professionisti (artt. 18-20).
Nuova indennità una tantum di 150 euro
Viene prevista l’erogazione di un’ulteriore indennità una tantum di € 150 nella retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 a favore di:
- lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di € 1.538, e che non siano titolari dei trattamenti indicati nei punti successivi. L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps. Nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità è compensato, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Inps;
- soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e con reddito personale assoggettabile ad IRPEF, per l'anno 2021, non superiore a € 20.000, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali;
- ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 32, comma 8, del Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame (24 settembre 2022);
- coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) previste dagli articoli 1 e 15 del D.lgs. n. 22/2015;
- coloro che, nel corso del 2022, percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'art. 32, legge n. 264/1949;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 del Codice di procedura civile, dottorandi e assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) e sono iscritti alla Gestione separata. L’indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a € 20.000 per l'anno 2021;
- soggetti beneficiari delle indennità per i lavoratori stagionali, turismo e spettacolo, di cui all’art. 10, c. da 1 a 9, D.L. n. 41/2021 ovvero dell’art. 42, D.L. n. 73/2021;
- collaboratori sportivi come individuati dall'art. 32, comma 12, secondo periodo, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, come modificato dall'art 22, comma 2, del D.L. agosto 2022, n. 115, che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a € 20.000 per l'anno 2021;
- lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a € 20.000 per l'anno 2021;
- lavoratori autonomi occasionali nell’anno 2021 con accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata;
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito, nell'anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) alla Gestione separata;
- nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.
Le prestazioni degli artt. 18 e 19, D.L. n. 144/2022 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.
Indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti
Prevista un’indennità aggiuntiva di € 150 per i lavoratori autonomi e i professionisti con redditi 2021 inferiori ai € 20.000 (articolo 20).
In particolare, l’indennità di 200 euro di cui all’art. 33, decreto Aiuti (D.L n. 50/2022) viene incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori autonomi/professionisti abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Lo stanziamento della misura è incrementato di 412,5 milioni di euro per l’anno 2022.