Decreto fiscale

Cassa integrazione

Il D.L. 146/2021 introduce un ulteriore periodo di trattamenti di assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, che può essere richiesto dai datori di lavoro costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19.

Possono accedere all’estensione del periodo i datori di lavoro destinatari delle tutele del Fis, dei Fondi di solidarietà bilaterali, nonché quelli che ricorrono alla Cassa in deroga e che siano stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dal Decreto Sostegni.

I trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Fiscale possono essere richiesti per una durata massima di 13 settimane, nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, e si rivolgono ai lavoratori già assunti al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del D.L. 146/2021.

I datori di lavoro devono trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale “COVID 19 – DL 146/21”.

Il messaggio si occupa anche dei trattamenti di integrazione salariale ordinari, in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e fabbricazione di articoli in pelle e simili.

Per ogni ulteriore chiarimento resta a completa disposizione l’Ufficio Sindacale nella persona di Alberto Virgili.

All.

Messaggio_numero_4034_del_18-11-2021.pdf

22 novembre 2021

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