Decreto Legge Aiuti

Indennità "una tantum" di € 200,00 per i lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi

Nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 è stato pubblicato il D.L. n. 50/2022, (c.d. Decreto Aiuti) recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".

Il decreto, in vigore dal 18 maggio 2022, mira a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando gli strumenti a disposizione e creandone di nuovi, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

- energia, con misure per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;

- imprese, con misure per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;

- lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, con misure per lavoratori e pensionati contro l'inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali;

- enti territoriali, con misure per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti;

- accoglienza e supporto economico, con misure sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

Si riportano di seguito le novità previste in materia lavoro.

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (art. 31)

E' riconosciuto un importo, pari a € 200, per i lavoratori con reddito inferiore a € 35.000 per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi.

L'indennità una tantum:

- spetta ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 234/2021 (dell’esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali) per almeno una mensilità;

- è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, che anticipa il bonus e poi lo recupera nella forma della compensazione, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS;

- spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro;

- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Il decreto prevede che il datore di lavoro provveda automaticamente a riconoscere il bonus, ma solo dopo che il lavoratore abbia rilasciato una dichiarazione in cui attesta di non essere beneficiario del bonus ad altro titolo (in quanto pensionato o perché il nucleo familiare è destinatario del reddito di cittadinanza).

Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti (art. 32)

E' riconosciuta un'indennità una tantum del valore di € 200 in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro.

L'indennità una tantum:

- è corrisposta d'ufficio dall'INPS con la mensilità di luglio 2022;

- non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;

- è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta a successiva verifica;

- è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.

Qualora i soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.

L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data del 18 maggio 2022, nel mese di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a € 200, che non concorre alla formazione del reddito. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.

Il bonus 200 euro (che non concorre alla formazione del reddito) spetta anche alle seguenti categorie:

- percettori per il mese di giugno 2022 di NASpI e DIS-COLL (è riconosciuta dall'INPS in automatico);

- coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (è riconosciuta dall'INPS in automatico);

- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata. I soggetti non devono essere titolari di trattamenti pensionistici e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021;

- lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport di cui all'art. 10, commi da 1 a 9, D.L. n. 41/2021;

- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 81/2015, che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021;

- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021;

- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione separata;

- incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione separata;

In questi ultimi casi l’indennità è riconosciuta dall'INPS su domanda e sarà erogata successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro.

Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi (art. 33)

E' istituito, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32, D.L. n. 50/2022 e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con decreto ministeriale, con cui sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità.

Bonus trasporto locale

All’articolo 35 viene previsto un bonus per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Avranno diritto al buono (nominativo e non cedibile) le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

Il buono, utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e fino al 31 dicembre 2022, copre fino al 100% della spesa e comunque non può superare l’importo di 60 euro.

È demandato ad un decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e dei Trasporti, il compito di definire le modalità operative. Le risorse stanziate ammontano a 79 milioni di euro.

Le previsioni contenute nel Decreto Legge saranno quindi applicabili solamente nel momento in cui il Ministero del Lavoro e l’Inps forniranno le necessarie disposizioni operative.

19 maggio 2022

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