Decreto Legge "Aiuti-bis"
Novità di carattere previdenziale
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 185 del 9 agosto 2022) il decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022 (c.d. decreto “aiuti–bis”) recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.
Il provvedimento è in vigore dal 10 agosto 2022. Di seguito si propone una prima sintesi delle misure di principale interesse dei datori di lavoro in materia previdenziale.
ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 20)
La disposizione incrementa, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, da 0,80% a 2,00% l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, già previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) e spettante a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Per espressa previsione della norma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
ESTENSIONE AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI DELL’INDENNITÀ UNA TANTUM DI CUI AGLI ARTICOLI 31 E 32 DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50 (ART.22)
La disposizione estende l’indennità una tantum di 200 euro di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, tra gli altri, anche ai lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50/2022 (18 maggio 2022) non hanno beneficiato dell'esonero dello 0,80% (di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021), poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell'INPS. L’indennità di 200 euro è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità per i lavoratori dipendenti (corrisposta a luglio) e per pensionati ed altri soggetti - di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge n. 50/2022 - e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022.