Decreto Legislativo n° 105/2022 - Congedo paternità obbligatorio e congedo parentale

Indicazioni operative I.N.P.S.

Con circolare 27 ottobre 2022, n. 122 (in allegato), l’INPS ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione delle novità in materia di congedo di paternità obbligatorio e di congedo parentale, la cui disciplina è stata riscritta dal D. Lgs. n. 105/2022, cosiddetto decreto “equilibrio”.

In base ai chiarimenti forniti dalla circolare, la nuova disciplina dei due istituti, che è migliorativa rispetto a quella in vigore fino al 12 agosto 2022, si applica:
▪ CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ (10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa, a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio) - sia ai casi in cui la data presunta del parto o la data del parto sia successiva o coincidente con la data di entrata in vigore del d.lgs. n.105, vale a dire il 13 agosto 2022, sia ai casi in cui, sebbene la data effettiva del parto sia antecedente al 13 agosto 2022, il lavoratore padre alla data del 13 agosto non abbia ancora fruito del congedo di paternità obbligatorio oppure abbia periodi residui ancora da fruire; 
▪ CONGEDO PARENTALE - ai periodi di fruizione successivi al 13 agosto 2022, ed entro i nuovi limiti previsti dalla disciplina ora vigente, anche nei casi in cui, prima di tale data, il lavoratore/lavoratrice avesse già fruito in parte del congedo ai sensi della previgente disciplina. In questo caso i periodi residui ancora fruibili sono regolati dalle nuove, più favorevoli norme. La circolare contiene esempi e tabelle riepilogative che rendono di facile ed immediata comprensione il passaggio alla nuova disciplina. Per quanto concerne la presentazione delle domande di congedo parentale, la circolare conferma che, al momento, in attesa dei necessari aggiornamenti informatici, la fruizione dell’istituto, secondo la nuova disciplina, è possibile facendone richiesta al proprio datore di lavoro, come già precisato con il messaggio n. 3066/2022 .
Dopo l’implementazione delle procedure, i lavoratori/lavoratrici interessati/e regolarizzeranno l’avvenuta fruizione attraverso la presentazione della relativa domanda telematica all’INPS.
All./
04 novembre 2022

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