Dirigenti di aziende industriali
Verifiche annuali
Si rammenta di seguito la disciplina contrattuale che prevede sia la verifica annuale, entro il 31 dicembre, tra il trattamento minimo complessivo di garanzia ed il trattamento economico annuo lordo riconosciuto a ciascun dirigente che il versamento del contributo minimo aziendale al Previndai.
TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA
Si rammenta che secondo la disciplina prevista per il trattamento economico dei dirigenti entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese devono procedere alla verifica tra il trattamento minimo complessivo di garanzia (in seguito, per brevità espositiva, indicato con l’acronimo TMCG) e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto a ciascun dirigente.
Per i dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015, il livello di TMCG da assumere a riferimento per l’anno 2022 è di euro 72.000,00.
Per i dirigenti in forza al 1° gennaio 2015, continuano ad applicarsi, se più favorevoli, gli importi del TMCG stabiliti con il rinnovo contrattuale del 2014. Il confronto si effettua tra il TMCG (nel valore stabilito in funzione dell’anzianità al 1° gennaio 2015) ed il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente nel corso dell’anno 2022. A tal fine deve essere presa in considerazione la voce “trattamento economico individuale” (nella quale, per i dirigenti già in servizio prima del 24 novembre 2004, sono confluite tutte le voci “fisse” tradizionali quali il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità, i superminimi) e, inoltre, tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in “busta paga”, ad esclusione di sole tre voci. Il contratto, infatti, ha tassativamente escluso dal computo della retribuzione annua percepita dal dirigente, da confrontare con il TMCG, soltanto: il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati (MBO-management by objective) concordato individualmente o collettivamente; le eventuali gratifiche una tantum; l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto.
In deroga a quanto sopra, il CCNL prevede che esclusivamente per il personale dirigente impegnato in attività direttamente connesse alle vendite e la cui retribuzione sia collegata, per accordi collettivi o individuali, a compensi di natura variabile - denominati "Piani vendita" di durata annuale o semestrale con anticipazioni corrisposte su base mensile - ai fini del confronto con il TMCG verranno prese in considerazione anche le somme corrisposte a seguito dei medesimi piani vendita. Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto del TMCG è quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese nel corso del 2022 (e non dalla mera moltiplicazione della retribuzione di dicembre per 13 o più mensilità). Qualora dal confronto effettuato fra il trattamento economico percepito dal dirigente (calcolato al netto delle voci tassativamente escluse) ed il valore del TMCG dovesse risultare una differenza in negativo per il dirigente, occorre assicurare il livello “di garanzia” per cui al dirigente deve essere corrisposto:
- un importo una tantum a titolo di “adeguamento al TMCG” che serve per ristabilire l’equilibrio rispetto al trattamento percepito nell’anno 2022. Tale importo sarà considerato utile ai fini del TFR; - un aumento della retribuzione mensile (a partire da gennaio 2023) pari all’importo che dovesse risultare necessario ad assicurare, su base annua, il conseguimento del trattamento minimo complessivo di garanzia. In pratica ciò significa che per assicurare il conseguimento del TMCG nell’anno successivo, non si può prendere a riferimento lo stesso importo di una tantum erogato a dicembre per adeguare la retribuzione, perché così facendo non si terrebbe conto di eventuali incrementi (del tipo di quelli utili ai fini del confronto) intervenuti in corso d’anno. Di conseguenza, l’operazione più corretta consiste nel prendere la retribuzione prevista per il mese di gennaio 2023 e moltiplicarla per il numero delle mensilità previste nell’anno: si ottiene così il trattamento economico annuo lordo (sempre scomputato delle voci da non considerare). La differenza tra il trattamento annuo lordo ed il TMCG determina l’importo annuo da suddividere per il numero delle mensilità normalmente spettanti e da erogare mensilmente sotto la voce “trattamento economico individuale”. Non è da escludere l’ipotesi che il risultato possa essere anche pari a zero per cui non è detto che la corresponsione dell’una tantum determini automaticamente anche l’esistenza di una differenza da dare nell’anno successivo. Il contratto stabilisce inoltre (punto 5 dell’art. 3) che per i dirigenti assunti, promossi o il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d’anno, il TMCG spettante nell’anno di inizio o cessazione del rapporto di lavoro sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell’anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, con corresponsione, se dovuto, del relativo importo una tantum.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il raffronto viene fatto – in proporzione - nell’ultimo mese di servizio, corrispondendo l’una tantum contemporaneamente con le competenze di fine rapporto, con la precisazione che l’una tantum sarà utile anche ai fini del calcolo dell’eventuale indennità sostitutiva del preavviso.
PREVINDAI - CONTRIBUTO MINIMO AZIENDALE
L’Accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi ha previsto che dal 1.1.2022 la misura minima del contributo a carico Azienda dovuta per i dirigenti, che versino anche la quota di contributi a proprio carico, è pari a € 4.800 annui ed è indifferenziata per tutti i dirigenti, a prescindere dall’anzianità dirigenziale presso l’impresa (fino o superiore a 6 anni). Occorre, pertanto, verificare il sussistere per tali dirigenti dell'obbligo ad integrare la quota azienda fino al raggiungimento del livello minimo previsto. Eventuali differenze dovranno essere versate al Fondo entro il 20 gennaio 2023 unitamente alla contribuzione dovuta per il 4° trimestre 2022.
Si segnala che, in analogia con quanto avviene per il massimale, in caso di periodi contributivi inferiori all'anno (ad esempio adesione e/o cessazione del dirigente in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi del predetto livello minimo. Il versamento dell'eventuale differenza va effettuato unitamente ai contributi del trimestre nel quale ricade la risoluzione del rapporto di lavoro, se precedente al quarto. In particolare, il livello minimo dovrà essere riproporzionato per dodicesimi - considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore - qualora si verifichi in corso d'anno:
a) l'adesione a Previndai/la cessazione del rapporto di lavoro: la misura del livello minimo va riproporzionata ai mesi di obbligo contributivo. Analogamente si opererà in caso di scelta del dirigente, già conferitore di solo TFR, di versare anche la contribuzione minima a proprio carico contrattualmente prevista;
b) un periodo di aspettativa non retribuita: la misura del livello minimo va riproporzionata ai soli mesi retribuiti .
All'importo minimo come sopra individuato, va sottratto il contributo maturato per lo stesso periodo (quello determinato applicando l'aliquota contributiva percentuale sulla retribuzione utile ai fini del TFR, includendo la contribuzione aggiuntiva aziendale, se presente); l'eventuale differenza positiva determina il conguaglio da effettuare.
Si ricorda, inoltre, che dal 1° gennaio 2020 è operativo il principio della flessibilità contributiva: oltre al contributo del 4% contrattualmente a proprio carico, l’impresa può accordarsi con il dirigente per versare fino al 3% del contributo da questo dovuto. Al dirigente resta, così, da versare un contributo almeno dell’1%. La quota del dirigente di cui l’impresa si assume l’onere si somma, quindi, a quella contrattualmente prevista a proprio carico del 4%.
Il Fondo precisa che qualora l’azienda si sia avvalsa della flessibilità contributiva, deve verificare che la propria quota contrattuale del 4% abbia dato luogo ad un contributo di almeno 4.800 euro senza tener, quindi, conto dell’importo versato “al posto” del dirigente.