Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
Analisi art. 93 Decreto Rilancio
L'art. 93 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) riguarda il rinnovo o la proroga dei contratti a termine e di somministrazione.
Il testo, che è legge vigente, ha finalmente consentito i rinnovi dei contratti a termine eliminando la causale (obbligatoria, come noto, dopo i primi dodici mesi di contratto). L'eccezione è valida fino al 30 agosto 2020.
Sono necessarie, a nostro parere, alcune considerazioni:
1) La norma consente di non indicare la causale, fino al prossimo 30 agosto, al rinnovo o alla proroga dei contratti a termine che erano in corso di esecuzione alla data del 23 febbraio 2020. Sono quindi esclusi:
a) tutti i contratti scaduti prima del 23 febbraio scorso;
b) quelli stipulati per la prima volta in seguito a tale data: per questi rapporti resta obbligatorio il regime previsto dal Decreto Dignità, e quindi va indicata la causale qualora sia necessario un rinnovo (e in caso di proroga che allunghi il rapporto oltre i 12 mesi complessivi).
2) Non viene chiarito come considerare il termine del 30 agosto: in questo momento, attendendo la conversione nei sessanta giorni, la lettura più prudente indica di stipulare proroghe e rinnovi senza causale con una durata massima che non superi il 30 agosto.