Distacco transnazionale da un Paese membro dell'Unione Europea verso l'Italia
Semplificazione degli obblighi a carico dell'impresa distaccante
Con l'allegata nota prot. n. 2401 del 20 dicembre 2023, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune indicazioni circa gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 3, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 136, riguardante il distacco dei lavoratori tra due o più Stati membri dell'Unione Europea nell'ambito di una prestazione di servizi.
In base a tale disposizione, durante il periodo di distacco e fino a 2 anni dalla sua cessazione, il prestatore di servizi, ovvero l'impresa distaccante, ha l'obbligo di:
- conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni relative al rapporto di lavoro, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, nonché "la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile";
- designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi.
Secondo l'INL, si deve ritenere sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, senza necessità di tenerla in loco per tutto il periodo di distacco. Resta fermo, peraltro, che si deve consentire al personale ispettivo di procedere ad una verifica immediata circa la corretta instaurazione del rapporto di lavoro, la quale potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento portatile A1 effettuata dall'impresa distaccante all'Ente previdenziale dello Stato membro di provenienza.
Inoltre, per quanto attiene alla designazione del referente per le comunicazioni con le autorità italiane, la nota in oggetto ha ora precisato che il soggetto referente non deve necessariamente essere fisicamente sul territorio nazionale: è sufficiente, infatti, la sua domiciliazione in Italia, nella quale saranno indicati i recapiti ai quali fare riferimento per eventuali notificazioni e interlocuzioni.
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