Distacco transnazionale di lavoratori in Italia

Chiarimenti in ordine agli obblighi amministrativi

Con circolare 15 febbraio 2023, n. 1 (in allegato), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in ordine alla norma dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 136/2016, che impone un obbligo di conservazione documentale, agli effetti di successiva verifica nell'ambito dell'attività ispettiva, alle imprese estere che distaccano lavoratori in Italia nell'ambito di una prestazione di servizi.
La norma, la cui finalità è quella di contrastare fattispecie di distacco transnazionale non autentico, prevede l'obbligo in capo al datore di lavoro distaccante di conservare, durante il periodo di distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, predisponendo copia in lingua italiana, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile.
La circolare chiarisce quale documento possa essere considerato equivalente nel caso in cui l'ordinamento del Paese di stabilimento, a differenza di quello italiano, non preveda l'effettuazione di una comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.
A questo riguardo, la circolare riconosce carattere equivalente all'attestazione della richiesta del documento A1 inoltrata dal datore di lavoro distaccante all'Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro UE di stabilimento. Pertanto, le imprese estere, che distaccano lavoratori in Italia nell'ambito di una prestazione di servizi, possono validamente assolvere all'obbligo previsto dal d.lgs. in parola attraverso la conservazione della copia della richiesta di modello A1. Resta irrilevante, agli effetti, che l'effettiva emissione del modello da parte dell'autorità compente del Paese di stabilimento avvenga in un periodo successivo all'inizio del distacco e con efficacia retroattiva.

All./

inl circ. n° 1-2023.pdf

21 febbraio 2023

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