DL n° 73/2022
Semplificazioni delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro
Nella Gazzetta Ufficiale n° 143 del 21 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 giugno 2022 n° 73 recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
Il provvedimento in esame esplica i propri effetti sulle domande ai sensi del decreto flussi per l’anno 2021 (DPCM 21 dicembre 2021 – G.U. n° 12/2022) e determina che il relativo nulla osta al lavoro subordinato sia rilasciato nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Il nulla osta è rilasciato anche se non sono state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi previsti dalle leggi vigenti e consente lo svolgimento dell’attività lavorativa sul territorio nazionale. E’ prevista la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi.
Il visto d’ingresso in Italia, richiesto sulla base del nulla osta al lavoro subordinato, è rilasciato entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Espletati gli adempimenti preliminari, lo sportello unico per l’immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nelle more della sottoscrizione, il datore di lavoro assolve agli obblighi di garantire la disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di pagare le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
Le nuove norme in inizio esplicitate varranno anche per le domande che saranno presentate in relazione al decreto flussi da emanarsi per il 2022; il termine di 30 giorni di cui sopra decorrerà dalla data di ricezione della domanda.
Le nuove norme si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali sia stata presentata domanda diretta ad instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell’ambito del decreto flussi 2021 che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022 e che, entro tale data, sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici e hanno soggiornato sul territorio nazionale precedentemente alla suddetta data in forza di dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge n° 68/2007, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
In caso di successivo accertamento negativo delle predette condizioni consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, qualora in corso di validità, nonché la risoluzione di diritto del contratto di lavoro.