Enasarco
Contributi in vigore dal 1° gennaio 2023
Secondo quanto previsto dal Regolamento delle attività istituzionali dell’Enasarco, di seguito si riepilogano i valori della contribuzione previdenziale vigenti per l’anno 2023.
I nuovi valori interessano il primo versamento da effettuare entro il 20 maggio 2023, relativo alle provvigioni ed a tutti gli altri compensi dovuti all’agente per il primo trimestre 2022.
MISURA DEI CONTRIBUTI PER AGENTI CHE OPERANO INDIVIDUALMENTE O SOTTO FORMA DI SOCIETÀ DI PERSONE
Per l’anno 2023 è confermata al 17,00% la contribuzione dovuta al Fondo di Previdenza, con riferimento ad agenti che operano individualmente o sotto forma di società di persone. L’aliquota contributiva è ripartita in misura paritetica tra Azienda e agente. Pertanto, è pari all’8,50% a carico della casa mandante ed all’ 8,50% a carico dell’agente o rappresentante.
MASSIMALE ANNUO
Com’è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’aliquota contributiva dovuta al Fondo di Previdenza, nella misura sopra indicata, si calcola su tutte le somme spettanti all’agente in dipendenza del rapporto di agenzia, a qualsiasi titolo ed anche se non ancora pagate, nel limite del massimale annuo. I massimali provvigionali sono annualmente rivalutati sulla base dell’indice ISTAT. Per l’anno 2023, il massimale è fissato in misura pari ad euro 28.290,00 per l’agente plurimandatario e euro 42.435,00 per l’agente monomandatario.
Si ricorda l’obbligo del preponente di comunicare per ciascun agente l’ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali. La violazione dell’obbligo di comunicazione è assistita da una sanzione, che ammonta ad euro 250,00 per ciascun agente cui si riferisca l’inadempienza. Pertanto, per non incorrere nella predetta violazione, la ditta preponente è tenuta a comunicare all’Ente, per ciascun agente, l’ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche eccedenti i massimali provvigionali.
MINIMALE DI CONTRIBUZIONE
Ai sensi del nuovo Regolamento, la rivalutazione dei massimali provvigionali e dei minimali contributivi avviene annualmente, e non più a cadenza biennale, secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per il 2023 il contributo minimo da versare non può essere inferiore a euro 476,00 per agenti plurimandatari ed euro 950,00 per agenti monomandatari.
FRAZIONABILITÀ DEGLI IMPORTI
In forza dell’art. 5 del Regolamento Enasarco il massimale provvigionale annuo non è frazionabile (all’atto del versamento dei contributi con il quale si raggiunge il massimale annuo, il preponente ne deve fornire espressa indicazione nella distinta di accompagnamento o nelle successive distinte relative allo stesso anno).
Il minimale di contribuzione è frazionabile in quote trimestrali ed è dovuto per tutti i trimestri di effettiva durata del rapporto di agenzia nell’anno considerato, sempreché, in almeno uno di essi, sia maturata una provvigione. In caso di mancato raggiungimento del minimale contributivo annuo, la differenza tra il minimale e l’entità dei contributi effettivamente maturati resta a totale carico della ditta preponente.
GIOVANI AGENTI
Con effetto dal 1° gennaio 2021, il Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione Enasarco ha introdotto un regime contributivo agevolato, per il triennio 2021-2023, per favorire l’ingresso e la permanenza nella professione di giovani agenti che operano in forma individuale. L’agevolazione si applica agli agenti in possesso dei seguenti requisiti:
- iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023 oppure già iscritti che ricevono, nel medesimo periodo, un nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di agenzia;
- soggetti che non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento dell’incarico);
- soggetti che svolgano l’attività di agenzia in forma individuale.
Il regime agevolato comporta, per tre anni solari consecutivi, una riduzione dell’aliquota contributiva e una riduzione del 50% del minimale contributivo.
AGENTI CHE OPERANO IN FORMA DI SOCIETÀ PER AZIONI O SOCIETÀ DI CAPITALI
L’onere legato all’incremento dell’aliquota, rispetto a quella stabilita con il precedente Regolamento del 2004, è distribuito in misura paritetica a carico del preponente e dell’agente. Pertanto, anche per l’anno 2023, la contribuzione dovuta al Fondo di Assistenza, con riferimento ad agenti che operano in forma di società per azioni o società di capitali, è ripartita secondo lo schema che si allega.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento dei contributi può essere eseguito esclusivamente on line, tramite invio della distinta di versamento in via telematica e pagamento dei contributi stessi alternativamente mediante SISTEMA Pago pA o addebito su c/c bancario (mandato SEPA).
Poiché è necessario che i contributi siano effettivamente accreditati alla Fondazione Enasarco entro il termine di scadenza, si ricorda che l’Enasarco consiglia alle ditte che utilizzano per il versamento l’addebito bancario automatico, al fine di evitare ritardi e sanzioni, di verificare i tempi di accredito dei loro versamenti e di confermare, in tempo utile, la distinta (almeno 5 giorni prima della data di scadenza).
All./
schema aliquote contribuitve 2023 agenti che operano in forma di società di capitali.pdf