Esonero contributivo lavoratrici madri

INPS

L’INPS, con la circolare n. 102 del 19 settembre 2022, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo previsto, per il solo anno 2022, lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità (disciplinato dall’articolo 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151).

Si tratta dell’esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici, previsto dall’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, (cd. Legge di Bilancio per l’anno 2022).

L’applicazione dell’esonero in trattazione lascia comunque ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Sebbene la previsione  faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno, laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.

Il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

L’esonero contributivo è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato, in riferimento alle lavoratrici madri che rientrino nel posto di lavoro dopo aver fruito del congedo di maternità.

Per ogni chiarimento rimane a completa disposizione l'Ufficio Sindacale nella persona del Dott. Alberto Virgili

All.

Circolare_numero_102_del_19-09-2022 esonero lavortrici madri.pdf

20 settembre 2022

Condividi