Esonero per l'assunzione di lavoratori subordinati provenienti da Imprese in crisi
Circolare Inps n° 99/2022
Nella Circolare n. 99 del 7 settembre 2022 (trasmessa in allegato), l’Inps fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese stesse.
L’esonero si sostanzia in uno sgravio totale della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per la durata di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore proveniente da una impresa la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa.
In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego è comunque escluso il cumulo del beneficio in oggetto con quello previsto dall'art. 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Rapporti di lavoro incentivati
L’incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, di soggetti che, a prescindere dalla loro età anagrafica, provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa.
In particolare, ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero, è necessario che il lavoratore sia riconducibile ad una delle seguenti tre casistiche:
- lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
- lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
- lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.
Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (500 euro mensili, 16,12 euro ali giorno). Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
La misura spetta esclusivamente per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell’evento incentivato. Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
Condizioni di spettanza dell’incentivo
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato, in primo luogo, al rispetto delle seguenti condizioni generali previste:
- regolarità DURC;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre:
- l’incentivo non spetta qualora l’assunzione violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto;
- l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro che assume o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione sono trasferiti in capo all’utilizzatore;
- l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Devono ritenersi derogati, in forza del carattere di specialità della disciplina prevista per l’esonero in oggetto, i principi generali di cui all’art. 31, comma 1, lett. a) e d) del D.Lgs. n. 150/2015. Pertanto, l’esonero può essere riconosciuto:
- anche se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- anche con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Domanda di esonero
All’interno dell’applicazione Portale delle agevolazioni sarà reso disponibile il modulo di istanza on-line “ES119”, volto alla richiesta dell’esonero in trattazione, compilando il quale il datore di lavoro dichiara:
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato oggetto di trasferimento;
- il codice fiscale relativo all’azienda di provenienza;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l’indicazione dell’eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Modalità di esposizione in Uniemens
I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento su Modulo Istanza On-Line all’interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando:
- nell’elemento “CodiceCausale” il valore “ESCA”;
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” la data di assunzione a tempo indeterminato;
- nell’elemento “AnnoMeseRif” l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato, relativo alla specifica