Ferie annuali
Riepilogo di norme
Si riepilogano qui di seguito alcune norme di carattere generale o intersettoriale che regolano l’istituto delle ferie, previsto dall’art. 2109 del Codice civile e disciplinato dall’art. 10 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dai contratti collettivi di lavoro, alla consultazione dei quali è necessario in ogni caso fare riferimento.
Durata e modalità di godimento del periodo feriale - Sanzione amministrativa
L’art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66/2003, stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 del Codice civile, “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (…), va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”. La violazione di tale disposizione comporta ora, ai sensi dell'art. 18-bis, comma 3, del Decreto Legislativo n. 66/2003 e dell'incremento del 20 per cento disposto dall'art. 1, comma 445, della Legge di bilancio 2019, confermato dal Decreto-Legge "PNRR" (Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, la sanzione amministrativa pecuniaria da 120 a 720 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 480 a 1.800 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 5.400 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta”1.
Al riguardo il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 8 del 3 marzo 2005, ha sottolineato che il legislatore delegato ha dettato una disciplina in forza della quale si possono distinguere tre periodi di ferie:
- un primo periodo, di almeno due settimane, da fruirsi nel corso dell’anno di maturazione. Se il lavoratore lo richiede esso deve essere goduto in modo ininterrotto. Tale richiesta, nel rispetto dei principi dell’art. 2109 del Codice civile, dovrà essere formulata tempestivamente, in modo che l’imprenditore possa operare il corretto contemperamento tra le esigenze dell’impresa e gli interessi del prestatore di lavoro. La contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) può disporre diversamente. Scaduto l’anno di maturazione, se il lavoratore non avrà interamente goduto del periodo feriale di due settimane, il datore di lavoro sarà passibile di sanzione, anche nell’ipotesi in cui detto congedo sia in corso di godimento nel momento in cui si compie l’anno di maturazione;
- un secondo periodo di ferie, di due settimane, da fruirsi anche in modo frazionato, ma entro diciotto mesi dal termine dell’anno di maturazione, salvi i diversi periodi previsti dalla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale, aziendale);
- un eventuale terzo periodo, superiore al minimo di quattro settimane previsto dalla legge, che potrà essere fruito anche in modo frazionato nei termini stabiliti dall’autonomia privata (contratto collettivo o, in mancanza, patti individuali).
Per quanto riguarda il profilo sanzionatorio, il Ministero del Lavoro, nella citata circolare, ha precisato che la sanzione amministrativa riguarda esclusivamente il riconoscimento del periodo minimo di quattro settimane previsto dall’art. 10 e le relative modalità di fruizione ivi descritte. Laddove, peraltro, la contrattazione collettiva disponga – come consentito – diversi termini di fruizione delle quattro settimane minime, in deroga a quanto stabilito dal legislatore, il datore di lavoro può essere sanzionato soltanto se, superati i termini contrattuali, abbia anche violato i termini di legge.
Al fine di evitare sanzioni, è opportuno, pur in assenza di una specifica disposizione in materia, far godere al lavoratore prioritariamente le ferie maturate nei periodi più risalenti, rispetto alle quali è più vicina la data di scadenza del relativo termine di godimento (in tal senso si è espresso il Ministero del Lavoro, con lettera del 13 giugno 2006, prot. 25/I/0000496, in risposta ad un interpello avente ad oggetto, tra l’altro, le modalità di imputazione delle ferie).
In proposito occorre peraltro tenere presente che, salva diversa previsione contrattuale collettiva, resta fermo l’obbligo sopra evidenziato, di far fruire al dipendente almeno due settimane di ferie durante l’anno di maturazione delle stesse.
Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro che rendano impossibile fruire delle ferie secondo il principio dell’infra-annualità – precisa inoltre lo stesso Ministero – le ferie “dovranno essere godute nel rispetto del principio dettato dall’art. 2109 cod. civ., espressamente richiamato dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. 66/2003, ossia nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro: dunque si dovrà evitare ogni applicazione “automatica” del principio della infra-annualità laddove ciò risulti impossibile o troppo gravoso per l’organizzazione aziendale. Di conseguenza, anche sotto il profilo sanzionatorio, occorrerà valutare con attenzione ed equilibrio ogni singola situazione” (l’orientamento ministeriale, già espresso nella circolare n. 8/2005, è stato confermato con risposta ad interpello del 18 ottobre 2006, prot. 25/I/0004908. Con interpello n. 19/2011 del 17 giugno 2011, il Ministero del Lavoro ha inoltre precisato che nell’ipotesi di sospensione totale dell’attività lavorativa per l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni “a zero ore” non pare sussistere il presupposto della necessità di recuperare le energie psico-fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie. Pertanto l’esercizio del diritto di cui trattasi, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra-annuali in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva. Tuttavia ciò non varrebbe nel caso di Cassa Integrazione Guadagni “ad orario ridotto”, poiché in tale ipotesi dovrebbe essere comunque garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, anche in misura ridotta.
Ferie non godute: indennità sostitutiva e obblighi contributivi
Il periodo feriale minimo previsto dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. 66/2003 non può essere sostituito dalla relativa indennità sostitutiva per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Su quest’ultimo aspetto si ricorda che la Direzione Generale dell’INPS, con messaggi n. 79 del 27 giugno 2003 e n. 118 dell’8 ottobre 2003, ha preso atto della circostanza che la vigente normativa limita la possibilità di “monetizzare” i periodi di ferie non godute solo con riferimento ai periodi eccedenti quello di durata minima (quattro settimane).
Pertanto, l’Istituto ha confermato le istruzioni in precedenza impartite (v. le circolari n. 186 del 7 ottobre 1999 e n. 15 del 15 gennaio 2002) in relazione agli obblighi contributivi inerenti alle ferie non fruite, in base al principio di competenza, nonché alla monetizzazione delle ferie non godute, anche per i periodi di ferie maturati dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 66/2003, sia relativamente alle fattispecie, ormai circoscritte, in cui sia possibile il ricorso all’attribuzione del compenso sostitutivo delle ferie, sia con riguardo ai giorni di ferie non goduti comunque imputabili al periodo minimo legale di quattro settimane.
Con messaggio n. 18850 del 3 luglio 2006, l’Istituto ha poi chiarito che nelle ipotesi d’interruzione della prestazione di lavoro per le cause contemplate da norme di legge, verificatesi nel corso del termine di diciotto mesi, lo stesso rimane sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento medesimo e riprende a decorrere dal giorno in cui il lavoratore torna a svolgere l’attività lavorativa.
Il Ministero del Lavoro è successivamente tornato sull’argomento con una risposta ad uno specifico interpello (prot. n. 25/I/0005221, del 26 ottobre 2006) per sottolineare – tra l’altro – che in presenza di una previsione legale o contrattuale collettiva la quale regolamenti il termine massimo di fruizione delle ferie, la scadenza dell’obbligazione contributiva dovuta per il compenso per ferie non godute – e quindi la relativa collocazione temporale dei contributi – coincide necessariamente con il predetto termine legale o contrattuale: ne consegue che il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle stesse o con il più ampio termine contrattuale, sicché i datori di lavoro sono tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza del termine anche l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto in ragione dell’espresso divieto di cui al richiamato comma 2 dell’art. 10 del Decreto Legislativo n. 66/2003.
Inoltre, con circolare n. 123 del 28 dicembre 2018, l'INPS, nel fare rinvio alle istruzioni già fornite con circolare n. 162 del 27 dicembre 2010, ha ribadito che l’ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5/1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.
Secondo le indicazioni dell'Istituto, pertanto, qualora le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo, il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese, dal 1° gennaio 2005) al quale era stato imputato2.
Circa la monetizzazione delle ferie non godute, si segnala infine che il Ministero del Lavoro, sempre in risposta ad uno specifico interpello (n. 15/2008 del 10 giugno 2008), ha sostenuto che, in via eccezionale, l’invio del lavoratore all’estero (non in regime di trasferta), con contestuale rinegoziazione delle condizioni normative ed economiche del rapporto di lavoro, determina una situazione assimilabile alla risoluzione del rapporto, in quanto si instaura un regime contrattuale nuovo. Tale circostanza, ad avviso del Ministero, pare legittimare la sostituzione delle ferie con la relativa indennità, laddove il tempo che intercorre tra la decisione di inviare il dipendente all’estero e la sua partenza non consenta una programmazione delle ferie stesse in relazione alle esigenze produttive od organizzative dell’impresa.
Ferie di particolari categorie di dipendenti
Tanto premesso, per alcune particolari categorie di dipendenti si ritiene opportuno precisare quanto segue:
a) Lavoratori minori di diciotto anni (non apprendisti)
Secondo l’art. 23 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977, la durata delle ferie annuali retribuite per i lavoratori che non hanno compiuto i sedici anni di età non può essere inferiore a trenta giorni (da intendersi di calendario) e per i lavoratori di età compresa fra i sedici e i diciotto anni tale periodo non deve essere inferiore a venti giorni (di calendario). I contratti collettivi possono regolare le modalità di godimento delle ferie.
Si ritiene, peraltro, che il periodo di ferie per tali soggetti non possa essere comunque inferiore alle quattro settimane, in conseguenza del limite minimo introdotto, per la generalità dei prestatori di lavoro, dal citato art. 10 del Decreto Legislativo n. 66/2003.
b) Apprendisti
Per quanto concerne gli apprendisti minorenni, si ritiene che possa applicarsi quanto già illustrato in tema di ferie dei lavoratori minori di diciotto anni.
Gli apprendisti maggiorenni hanno invece diritto ad un periodo feriale non inferiore a quattro settimane, in forza dell’estensione a tali soggetti della vigente disciplina dell’orario di lavoro (art. 2, comma 4, Decreto Legislativo n. 66/2003).
c) Dirigenti (CCNL Confindustria - Federmanager)
In base all’art. 7 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi del 30 luglio 2019, i dirigenti hanno diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a trentacinque giorni (esclusi le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge). Tale periodo va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell’anno di maturazione e per ulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Nell'ultimo rinnovo contrattuale è stata modificata la disciplina riguardante i giorni di ferie annue ulteriori rispetto alle quattro settimane di legge. In particolare, è ora previsto che, qualora eccezionalmente tale periodo ulteriore non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro i 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, per scelta del dirigente, il relativo godimento non può più essere richiesto, sempre che vi sia stato espresso invito in tal senso da parte del datore di lavoro e la contestuale informativa circa la non erogabilità dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie eventualmente non fruiti.
d) Custodi con alloggio nello stabilimento
Il custode con alloggio nello stabilimento può – in linea di massima – allontanarsi insieme alla famiglia dall’alloggio stesso durante il periodo delle ferie annuali.
Alla sostituzione temporanea del custode deve provvedere il datore di lavoro, salve particolari norme del contratto individuale.
Assunzioni e cessazioni del rapporto di lavoro
I lavoratori che, all’inizio del periodo di ferie, non abbiano compiuto un anno di servizio dalla data dell’assunzione hanno diritto al godimento delle ferie stesse in ragione di tanti dodicesimi della intera misura annualmente spettante, quanti sono i mesi di servizio prestato.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro che intervenga durante l’anno di maturazione delle ferie, il compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute deve essere corrisposto in ragione di tanti dodicesimi della intera misura annualmente spettante, quanti sono i mesi di servizio prestato (con deduzione del corrispettivo delle giornate di ferie eventualmente già godute e retribuite nello stesso anno di maturazione). Pertanto, con riguardo ai contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno, è sempre ammissibile la “monetizzazione” delle ferie (come ha confermato il Ministero del Lavoro nella circolare n. 8/2005 sopra citata).
Recesso durante il periodo di prova
Il diritto alle ferie retribuite sussiste anche per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo (come sostenuto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 189 del 22 dicembre 1980).
Festività
Per le festività che cadono nel periodo di godimento delle ferie, anche coincidenti con la domenica, i lavoratori hanno diritto al relativo trattamento in base alle norme di legge e contrattuali o, eventualmente, al prolungamento delle ferie.
Contributi previdenziali e ritenute IRPEF
Il trattamento economico corrisposto per le ferie è soggetto ai contributi previdenziali ed assicurativi, nelle misure in vigore al momento della corresponsione del trattamento stesso e, al netto delle trattenute previdenziali a carico del lavoratore, è soggetto alle ritenute per imposta sul reddito delle persone fisiche.
Assegni per il nucleo familiare
Gli assegni per il nucleo familiare, ove ancora spettanti, devono essere corrisposti per tutto il periodo di assenza dal lavoro per ferie.
Si applica in materia l’art. 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e pertanto, premesso che le ore retribuite come ferie non concorrono al raggiungimento del minimo di ore lavorative per il diritto al conseguimento degli assegni nella misura intera:
- deve corrispondersi l’intero assegno afferente al periodo di paga in considerazione, quando il numero delle ore effettivamente lavorate nello stesso periodo non sia inferiore al numero di ore necessario per il conseguimento di detto assegno intero;
- devono corrispondersi (in aggiunta agli assegni spettanti per le prestazioni lavorative effettuate) assegni giornalieri per le giornate di ferie godute (escluse le domeniche), qualora nel periodo di paga in considerazione non risulti raggiunto il numero minimo di ore effettivamente lavorate, come sopra accennato.
Nel seguente prospetto è indicato tale numero minimo richiesto nei diversi periodi di paga:
settimana |
quattordicina |
quindicina |
mese |
|
impiegati |
30 |
60 |
65 |
130 |
operai |
24 |
48 |
52 |
104 |
Nell’ipotesi, peraltro, di lavoratori a “settimana corta” (ma non a tempo parziale), i quali per parte del periodo di paga non prestino attività lavorativa, esclusivamente per i motivi che danno diritto, secondo la normativa vigente, alla corresponsione degli assegni (ad esempio: ferie, malattia, infortunio, ecc.) e, a causa di tali assenze, non raggiungano il numero minimo di ore stabilito dal citato art. 59 per aver diritto agli assegni in misura intera, questi vanno ugualmente corrisposti nella predetta misura intera, e quindi anche per la giornata del sabato (v. circolare della Direzione Generale dell’INPS n. 6216 G.S./181 del 30 luglio 1984).
Domande di intervento della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria
Per evitare ritardi nell’approvazione di domande di intervento della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, dovuti a richieste di chiarimenti da parte dell’INPS (che non autorizza la Cassa Integrazione Guadagni per periodi di chiusura per ferie collettive), occorre precisare nell'istanza le date di inizio e fine del periodo feriale e di ripresa effettiva dell’attività qualora le domande stesse si riferiscano a periodi in cui vengano abitualmente effettuate le chiusure per ferie. In particolare, l'applicativo OMNIA IS per l'inoltro delle domande di integrazione salariale consente la compilazione di uno specifico campo nel quale può essere indicato il periodo di chiusura per ferie collettive: tale periodo viene dunque automaticamente escluso dall'autorizzazione e non è preso in considerazione al fine del computo del numero massimo di 13 settimane per cui può essere presentata l'istanza.
Malattia, infortunio, gravidanza e puerperio
I periodi di assenza per malattia ed infortunio (nel limite di tempo per il quale è contrattualmente dovuta la conservazione del posto) e quelli di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio (congedo di maternità) sono considerati come periodi di servizio effettivo ai fini della maturazione delle ferie e quindi utili per la maturazione stessa (v. l’art. 22 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
A decorrere dal 13 agosto 2022, i periodi di congedo parentale (già denominato “astensione facoltativa”) eventualmente goduti dalle lavoratrici madri o dai lavoratori padri sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie e riposi (v. l’art. 34, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 151/2001, come modificato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105.
Periodi di sospensione del lavoro; aspettative non retribuite; assenze arbitrarie dal lavoro; sciopero
Avendo il compenso per ferie natura retributiva, è applicabile il principio di corrispettività fra prestazione lavorativa e retribuzione.
Le ferie non maturano pertanto nei periodi di sospensione del lavoro quali i periodi di aspettativa non retribuita, di assenza arbitraria dal lavoro e di sciopero.
Per quanto riguarda i lavoratori posti in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria il medesimo principio è stato confermato espressamente dal Ministero del Lavoro e dall’INPS (v. la circolare della Direzione Generale dell’INPS n. 52020 G.S. - n. 595 E.A.D. - n. 10051 O. - n. 161613 St. - n. 171 I.B. - n. 527 Rg./176 del 15 settembre 1979, dove è altresì precisato che le integrazioni salariali straordinarie competono ai beneficiari per l’intero periodo di efficacia del decreto ministeriale di concessione).
Lavoratori a tempo parziale
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Richiamo alle armi
I periodi di assenza per richiamo alle armi sono utili al solo effetto del raggiungimento dell'anzianità di servizio eventualmente previsti contrattualmente per le diverse misure di ferie; non invece per la maturazione delle ferie stesse, salve le eventuali norme contrattuali più favorevoli.
Assenze per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio preesistenti all’inizio delle ferie
La malattia preesistente alla data di inizio del periodo feriale, qualora permanga oltre tale data, non consente l’inizio delle ferie: pertanto, in tale ipotesi, il lavoratore ha diritto all’indennità di malattia per l’intera durata dell’evento morboso.
Similmente ci si deve comportare in caso di assenze per infortunio, gravidanza o puerperio preesistenti alla data di inizio del periodo feriale.
Malattia insorta durante il periodo feriale
Per l’ipotesi di malattia insorta durante il periodo feriale, il trattamento economico di malattia spetta solamente in alcuni casi. In proposito si rinvia alla consultazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento, tenendo peraltro in considerazione che la sospensione delle ferie per l'impossibilità della realizzazione dello scopo di recupero delle energie psico-fisiche attraverso il riposo e la ricreazione, può comunque avvenire a condizione della tempestiva comunicazione di tale circostanza al datore di lavoro.
Si segnala, tuttavia, che la Direzione Generale dell’INPS ha emanato direttive sull’argomento, a seguito della sentenza n. 1947 del 23 febbraio 1998 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con circolare n. 109 del 17 maggio 1999.
Coincidenza delle ferie programmate con i permessi per assistenza al congiunto disabile
Il Ministero del Lavoro (interpello n. 20/2016, del 20 maggio 2016) ha ritenuto che il datore di lavoro non possa negare la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, durante il periodo di ferie già programmate, ferma restando la possibilità di verificare l'indifferibilità dell'assistenza.
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1 Prima della modifica apportata dall’art. 7, comma 1, lett. a), della Legge 4 novembre 2010, n. 183, l’art. 18-bis, comma 3, del Decreto Legislativo n. 66/2003, prevedeva – per la violazione dell’art. 10, comma 1, del medesimo decreto – l’applicazione di una sanzione amministrativa da 130 a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo interessato. Si fa presente, peraltro, che l’originario testo del predetto comma 3, come introdotto dal Decreto Legislativo 19 luglio 2004, n. 213, in vigore fino al 24 giugno 2008, è stato dichiarato incostituzionale, per eccesso di delega, da parte della Corte Costituzionale, con sentenza n. 153 del 4 giugno 2014 (dep.). Tale pronuncia non esplica efficacia nei confronti delle successive modifiche intervenute.
2 Sull'utilizzo delle variabili retributive nel flusso Uniemens, v., da ultimo, la circolare della Direzione Generale dell'INPS n. 106 del 9 novembre 2018.