Festività del 1° e del 6 gennaio 2025

Trattamenti retributivi, contributi previdenziali e imposta sul reddito

Le giornate del 1° gennaio («Primo giorno dell’anno») e del 6 gennaio («Giorno dell’Epifania») sono considerate festività infrasettimanali dall’art. 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, e dall’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792 (che le definisce rispettivamente «Maria Santissima Madre di Dio» e «Epifania del Signore»).

Le norme da osservare in occasione delle predette giornate festive sono contenute nella citata Legge n. 260/1949, nella successiva Legge 31 marzo 1954, n. 90, e nei contratti collettivi nazionali di lavoro: si fa pertanto rinvio alla loro consultazione.

In questa sede, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sui seguenti punti.

FESTIVITA' GODUTE Per le festività godute (non lavorate) deve essere in linea di massima corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile un trattamento economico di festività rapportato ad un sesto della retribuzione settimanale.

Per le festività non coincidenti con la domenica nessun compenso supplementare è dovuto agli impiegati ed agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, essendo la festività non coincidente con la domenica già compresa nello stipendio mensile.

FESTIVITA' NON GODUTE Nel caso in cui alcuni dipendenti prestino attività nella giornata festiva, deve essere loro corrisposto, oltre al compenso eventualmente spettante ai sensi della voce precedente, anche quello relativo alle ore di effettiva prestazione, aumentato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - Quando la festività infrasettimanale cade in un periodo di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, il trattamento economico inerente tale festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, in quanto a carico dell’azienda, per i lavoratori:

— ad orario ridotto, nel senso che lavorano comunque una parte della settimana;

— sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori con retribuzione non mensilizzata sospesi da non più di due settimane.

Il trattamento economico relativo alla festività infrasettimanale non è, invece, a carico dell’azienda ed è, pertanto, integrabile dalla Cassa, nei limiti previsti, per i lavoratori:

— sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;

— sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - Per le festività retribuite è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare, ove ancora spettanti, tenendo presente il numero massimo di assegni giornalieri erogabili in ciascun periodo di paga, se interamente retribuito.

Le ore relative alle festività infrasettimanali godute non concorrono a formare il minimo di ore sufficiente affinché il lavoratore possa beneficiare dei suddetti assegni per l’intero periodo di paga.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Tutto ciò che il lavoratore riceve in occasione delle festività, sia godute sia non godute, a carico del datore di lavoro è soggetto ai contributi previdenziali.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - Il trattamento economico di festività è inoltre soggetto alla ritenuta IRPEF, unitamente alla retribuzione del periodo di paga in corso.

14 gennaio 2025

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