Festività del 2 giugno 2024

Festa nazionale della Repubblica

La Legge 20 novembre 2000, n. 336, ha stabilito che «a decorrere dal 2001, la celebrazione della festa nazionale della Repubblica ha nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno, che pertanto viene ripristinato come giorno festivo».

È stata in tal modo modificata la Legge 5 marzo 1977, n. 54, in base alla quale, a decorrere dal 1977, la celebrazione della festa nazionale della Repubblica aveva luogo la prima domenica di giugno e, di conseguenza, il 2 giugno cessava di essere considerato giorno festivo.

La disciplina relativa alla giornata del 2 giugno, pertanto, è ora quella legale e contrattuale propria delle ricorrenze festive.

Nel rinviare a quanto disposto in materia dai singoli contratti di categoria, in questa sede si ritiene opportuno richiamare brevemente l’attenzione sui seguenti punti.

FESTIVITA' GODUTE - Per le festività godute (non lavorate) deve essere in linea di massima corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile un trattamento economico di festività rapportato ad un sesto della retribuzione settimanale.

Agli impiegati ed agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, essendo la festività del 2 giugno 2024 coincidente con la domenica, è dovuta, in aggiunta alla normale retribuzione, una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile o al diverso divisore stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Analogo trattamento è dovuto a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana.

FESTIVITA' NON GODUTE - Nel caso in cui alcuni dipendenti prestino attività nelle giornate festive, deve essere loro corrisposto, oltre al compenso eventualmente spettante ai sensi della voce precedente, anche quello relativo alle ore di effettiva prestazione, aumentato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - Quando la festività nazionale cade in un periodo di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, il trattamento economico inerente a tale festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, in quanto a carico dell’azienda, per i lavoratori:

— ad orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;

— sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore.

Il trattamento economico relativo alla festività nazionale non è, invece, a carico dell’azienda ed è, pertanto, integrabile dalla Cassa, nei limiti previsti, per i lavoratori sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile.

Il caso delle festività coincidenti con il sabato o la domenica (come il 2 giugno 2024) presenta, tuttavia, una propria peculiarità: se nell’azienda che ha richiesto l’intervento della Cassa integrazione l’attività lavorativa si svolge abitualmente nelle giornate dal lunedì al venerdì, l’intervento stesso non subisce in nessun caso decurtazioni in occasione di festività coincidenti con il sabato o la domenica. Pur in presenza della festività, non diminuisce infatti il numero delle ore teoricamente lavorabili nella settimana; peraltro, l’intervento della Cassa non copre la festività, in quanto non può superare il numero delle ore teoricamente lavorabili (ad esempio quaranta), già raggiunto il venerdì. Tali festività sono perciò ininfluenti sulla Cassa (v. Circolare della Direzione Generale dell’INPS n. 64183 G.S./207 del 19 ottobre 1972).

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - Per le festività retribuite è riconosciuto, ove ancora spettante, il diritto agli assegni per il nucleo familiare, tenendo presente il numero massimo di assegni giornalieri erogabili in ciascun periodo di paga, se interamente retribuito.

Le ore relative alle festività nazionali godute non concorrono a formare il minimo di ore sufficiente affinché il lavoratore possa beneficiare dei suddetti assegni per l’intero periodo di paga.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Tutto ciò che il lavoratore riceve in occasione delle festività, sia godute sia non godute, a carico del datore di lavoro è soggetto ai contributi previdenziali.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - Il trattamento economico di festività è soggetto alla ritenuta dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), unitamente alla retribuzione del periodo di paga in corso.

27 maggio 2024

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