Fondo di Tesoreria

Gestione TFR in caso di trasferimento dei lavoratori a seguito di procedura di mobilità

L’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede, qualora ne ricorrano i presupposti, la possibilità di trasferimento di un dipendente da un ente pubblico a un soggetto privato o viceversa, detta mobilità è una procedura che costituisce una cessione del contratto di lavoro e, quindi, non determina la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro.

L’Inps, con il Messaggio n. 851 del 22 febbraio 2022, fornisce le indicazioni operative relativamente agli obblighi contributivi al Fondo di Tesoreria in questi casi. In particolare, il messaggio illustra le istruzioni sui seguenti aspetti:

  • obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria del datore di lavoro privato che assume un dipendente in mobilità da un ente pubblico;
  • passaggio in mobilità da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria a un ente pubblico.

I datori di lavoro con almeno 50 addetti sono tenuti a versare al Fondo di Tesoreria un contributo in caso di versamento delle quote di TFR relative ai lavoratori che non abbiano scelto di destinare il TFR alle forme pensionistiche complementari.

Nel caso di mobilità di un dipendente da un ente pubblico a un datore di lavoro privato, l'importo lordo del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) maturato sarà trasferito dalla Struttura territorialmente competente dell'Inps al datore di lavoro privato, anche qualora quest'ultimo sia tenuto all'obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria.

Nel caso, invece, di passaggio in mobilità del lavoratore da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria alle dipendenze di un ente pubblico, le quote di TFR accantonate al Fondo di Tesoreria rimangono presso il Fondo e potranno essere liquidate, a domanda del lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessionario.

Indicazioni operative

I datori di lavoro pubblici interessati, per gli adempimenti cui è tenuto il datore di lavoro cessionario, sono tenuti sulle posizioni contributive attive nella Gestione privata a indicare nel flusso UniEmens, all'interno della denuncia individuale del mese di febbraio di ogni anno, i lavoratori transitati in mobilità con il codice LavStat "NFOR" senza l'indicazione delle settimane e dell'imponibile e riportando, nell'elemento GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/Rivalutazione, l'importo relativo alla rivalutazione, ai sensi dell'articolo 2120 c.c., delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, rilevata alla fine di ciascun anno, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, al lordo dell'imposta sostitutiva.

Ai fini del recupero delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione, i datori di lavoro utilizzeranno all'interno della denuncia aziendale, il codice causale in uso "PF30", avente il significato di "Importo imposta sostitutiva versata all'Agenzia delle Entrate ma a carico del Fondo di Tesoreria" presente nell'elemento CausaleRecTFR di RecuperoTFR di AziendaTFR.

Il datore di lavoro pubblico, se sprovvisto, dovrà richiedere alla Struttura territoriale competente l'attribuzione del CA "2R". Inoltre, per gli stessi lavoratori sia il datore di lavoro cedente che il datore di lavoro pubblico dovranno utilizzare per i lavoratori interessati, rispettivamente, il codice tipo cessazione "2T" e il codice tipo assunzione "2T".

L'Istituto precisa che per facilitare gli adempimenti cui sarebbe altrimenti tenuto l'ente pubblico alla cessazione del rapporto di lavoro e per velocizzare la corresponsione del TFR al lavoratore, la liquidazione delle quote maturate dal dipendente e di competenza del Fondo di Tesoreria potrà essere corrisposta al lavoratore mediante domanda presentata dal medesimo al proprio datore di lavoro, il quale provvederà ad inoltrare richiesta di pagamento diretto al Fondo di Tesoreria (avvalendosi di canali telematici o cartacei), anche qualora non sussista l'incapienza di cui all'art. 2, c. 4, del D.M. 30 gennaio 2007.

28 febbraio 2022

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