I.N.P.S.

Aliquote contributive

Per quanto concerne le aliquote contributive dovute all’Inps, esse non hanno subito modifiche rispetto all’anno 2021 ad eccezione di quelle dei lavoratori a domicilio, per i quali sono dovuti i contributi CIG e CIGS in relazione al requisito dimensionale del datore di lavoro, e di quelle di finanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto per i datori di lavoro destinatari del FIS (o dei Fondi di Solidarietà).

La legge di Bilancio 2022, che ha disposto tali modifiche, prevede anche, a favore dei lavoratori dipendenti, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, un esonero di 0,8 punti percentuali da applicare sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore.

L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 Euro mensili, maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Tale ultima disposizione è in attesa, per la sua applicazione operativa, delle istruzioni da parte dell’Inps.

E’ presente sul sito dell’Istituto un applicativo di calcolo aliquote contributive che consente, in base alle caratteristiche contributive dell’Azienda e del profilo contributivo del lavoratore, di simulare il calcolo dell’aliquota contributiva per i lavoratori del settore privato.

Si tratta, in proposito, di uno strumento di mero supporto alle imprese, senza valore certificativo.

L’applicativo in parola è accessibile attraverso le credenziali aziendali (codice fiscale e PIN) nella Sezione “Servizi per le aziende e i consulenti”> “UNIEMENS”.

07 marzo 2022

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