I.N.P.S.
Legge di bilancio 2022: riduzione dei contributi IVS a carico lavoratore
Con circolare 22 marzo 2022, n. 43 (in allegato), l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione della norma prevista dalla Legge di Bilancio 2022 che riconosce ai lavoratori l’esonero di 0,8 punti percentuali dell’aliquota IVS a proprio carico per il periodo di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
Ne beneficiano tutti i lavoratori, ivi compresi gli apprendisti, con la sola esclusione dei lavoratori a domicilio, a condizione che la retribuzione lorda mensile (da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali) non superi l’importo di euro 2.692. Se in un singolo mese il lavoratore percepisce una retribuzione lorda (imponibile previdenziale) superiore a euro 2.692 per quel mese il lavoratore non ha diritto al beneficio. L’unica eccezione è rappresentata dal mese di dicembre 2022, nel quale il datore di lavoro riconoscerà l’esonero di 0,8 punti percentuali sia sulla retribuzione del mese, a condizione che non superi il limite di euro 2.692 lordi, sia sull’importo della tredicesima mensilità, sempre che anch’essa non superi l’importo di euro 2.692 lordi. Nei casi in cui la tredicesima mensilità venisse corrisposta mensilmente, l’esonero di 0,8 punti percentuali potrà essere riconosciuto sul singolo rateo mensile a condizione che nel mese di erogazione il rateo non superi l’importo di euro 224 lordi (2.692/12).
Se il rapporto di lavoro cessa nel corso del 2022 prima del mese di dicembre, nel mese di cessazione l’azienda riconoscerà l’esonero riferito al mese di cessazione, sempre che la relativa retribuzione imponibile previdenziale non superi euro 2.692, ed inoltre sui ratei di tredicesima mensilità corrisposti nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a euro 2.692 lordi.
Qualora al lavoratore per contratto competano mensilità ulteriori alla tredicesima (quattordicesima ed eventuali ulteriori) sulle mensilità ulteriori alla tredicesima l’esonero non può essere riconosciuto.
L’esonero in parola è cumulabile, nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente e non è soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e quindi all’autorizzazione della Commissione europea, al rispetto delle condizioni previste dal c.d. Temporary Framework e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
I dati relativi all’esonero sono esposti nell’UNIEMENS a partire dal flusso di competenza del mese di marzo (da inviare entro il 30 aprile 2022), con le modalità dettagliate al paragrafo 7 della circolare allegata.
Le quote di esonero arretrate, a partire dal periodo di paga di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente, possono essere valorizzate esclusivamente nei flussi UNIEMENS di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.
Allegato