I.N.P.S.

Documentazione medica per flessibilità del congedo di maternità e astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto

L'INPS, con circolare n. 106 del 29 settembre 2022 (in allegato), ha fornito nuove indicazioni operative in materia di attestazioni sanitarie per fruire della flessibilità del congedo di maternità (dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto) e per astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto. In linea generale il periodo di congedo di maternità inizia nei due mesi precedenti e nei tre successivi al parto, per una durata complessiva di cinque mesi. La lavoratrice può scegliere di posticipare l’astensione dal lavoro fino al mese che precede la data presunta del parto (articolo 20 del decreto legislativo n. 151/2001) o di utilizzare i cinque mesi esclusivamente dopo il parto (all’articolo 16, comma 1.1, del medesimo decreto legislativo n. 151/2001). La lavoratrice che intende avvalersi delle due forme di flessibilità è tenuta a produrre, prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, la documentazione medica che attesti l’assenza di rischi per la propria salute e per quella del nascituro, ossia:

certificazione dello specialista ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato,  

certificazione del competente medico dell’azienda, ove previsto.

Fino ad oggi la documentazione sanitaria doveva essere trasmessa all’INPS tramite raccomandata, dopo aver presentato domanda in modalità telematica per l’utilizzo del congedo in forma flessibile. Poiché la normativa vigente in tema di flessibilità del congedo di maternità e di astensione dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, non prevede l'esplicito obbligo di produrre le certificazioni mediche necessarie all'INPS, l'Istituto, anche a seguito di pronunce giurisprudenziali in materia, specifica che tali certificazioni, che restano necessarie, vanno consegnate esclusivamente al datore di lavoro. La verifica della documentazione sanitaria, secondo la giurisprudenza, non deve incidere sugli aspetti indennitari della maternità, di competenza dell'Istituto, ma solo sulle eventuali responsabilità del datore di lavoro nell'ammettere le lavoratrici al lavoro durante i periodi di divieto previsti dalla legge (per maggior chiarezza l’INPS fornisce alcuni esempi, riportati in allegato alla circolare).

Pertanto, tali certificazioni devono essere redatte dai medici, e presentate dalla lavoratrice, come detto, al solo datore di lavoro, nel corso del settimo mese di gravidanza, cioè prima che scatti il divieto per il datore di lavoro di adibizione al lavoro.

Resta fermo, per le gestanti, l'obbligo di trasmissione all'INPS del certificato telematico di gravidanza (di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo n. 151/2001) da parte di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, attraverso lo specifico canale telematico. Le nuove indicazioni si applicano a tutte le lavoratrici dipendenti da datori di lavoro del settore privato, nonché alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata.

FLESSIBILITÀ DEL CONGEDO DI MATERNITÀ

 Per potere fruire della flessibilità del congedo di maternità di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 151/2001 (dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto), le lavoratrici dipendenti devono acquisire nel corso del settimo mese di gravidanza (e, quindi, prima dell’inizio dell’ottavo mese) le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Tali certificazioni sono rilasciate da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o da un medico con esso convenzionato, nonché, ove previsto, dal medico aziendale. Acquisite, quindi, le predette certificazioni, le lavoratrici devono presentarle al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza affinché lo stesso possa legittimamente consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa nell’ottavo mese, in deroga al generale divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi prima della data presunta del parto, disposto dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001. Le menzionate certificazioni sanitarie non devono più essere prodotte all’INPS, essendo sufficiente dichiarare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità, indicando il numero dei giorni di flessibilità. Non è altresì più necessario produrre all’INPS la dichiarazione del datore di lavoro relativa alla non obbligatorietà della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro.

ASTENSIONE DAL LAVORO ESCLUSIVAMENTE DOPO L’EVENTO DEL PARTO ENTRO I CINQUE MESI SUCCESSIVI ALLO STESSO

Per poter esercitare la facoltà di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto è necessario che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, ove previsto, il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta. La predetta documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza. Deve essere chiaramente individuato, nell'attestazione, il termine fino a cui è possibile prestare attività lavorativa senza pregiudizio per la salute della lavoratrice e del nascituro (ossia fino alla data presunta del parto oppure fino alla data effettiva del parto).

Le predette attestazioni mediche non devono più essere prodotte all’INPS, ma solamente al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza. In caso di precedente fruizione della flessibilità del congedo di maternità, l’acquisizione delle attestazioni mediche può avvenire anche entro la fine dell’ottavo mese di gestazione. Ne consegue che le lavoratrici continuano a dover presentare domanda telematica di congedo di maternità all’INPS, secondo le consuete modalità, dichiarando in domanda di volere fruire della maternità esclusivamente dopo il parto e indicando se il termine contenuto nell’attestazione medica è fino alla data presunta del parto, o fino alla data del parto, ma senza allegare le relative attestazioni mediche.

In caso di rinuncia volontaria della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, la comunicazione deve essere tempestivamente effettuata all'Istituto per consentire dalla data della rinuncia la decorrenza del congedo di maternità e i periodi ante partum lavorati si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

All./

circolare i.n.p.s. n° 106 del 29 sett. 2022.pdf

all. circ. i.n.p.s. n. 106-2022.pdf

06 ottobre 2022

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