I.N.P.S.
Conguagli contributivi anno 2022
L’INPS, con circolare 31 dicembre 2022 n. 139 (allegata alla presente), ha fornito un riepilogo delle istruzioni concernenti le operazioni di conguaglio di fine anno 2022 che possono rendersi necessarie, in talune fattispecie, ai fini dell’esatta determinazione e del correlativo versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Istituto.
La circolare conferma che i datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2022, da presentare entro il 31 gennaio 2023 (fermo restando il termine di versamento dei contributi, fissato al 16 gennaio 2023), anche con quella di competenza del mese di gennaio 2023, da presentare entro il 28 febbraio 2023 (con versamento dei contributi entro il 16 febbraio 2023), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie. Peraltro, in relazione all’obbligo di effettuare le operazioni di conguaglio anche con riferimento alle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria e alle misure compensative, la circolare precisa che queste potranno essere effettuate, senza aggravio di oneri accessori, anche con la denuncia del mese di febbraio 2023, da presentare entro il 31 marzo 2023 (con versamento dei contributi entro il 16 marzo 2023).
Per quanto attiene agli elementi variabili della retribuzione di competenza del mese di dicembre 2022, il versamento o il recupero dei contributi ivi riferiti va effettuato con la denuncia del mese di gennaio 2023 (con versamento entro il 16 febbraio 2023).
La circolare ricorda che con messaggio 22 dicembre 2022, n. 4616 l’INPS ha già diramato le indicazioni operative per il conguaglio previdenziale, ove necessario, in relazione all’innalzamento della soglia dei fringe benefit per l’anno 2022, da parte dei Decreti Aiuti-bis e Aiuti-quater, fissata a 3.000 euro.
All./