I.N.P.S.

Indennità giornaliera di malattia: malattia "a cavaliere" di due anni solari

In relazione alle malattie iniziate nel corso dell’anno 2022 e continuate all’inizio del 2023 vi si ricordano le disposizioni diramate a suo tempo dalla Direzione Generale dell’INPS con le circolari n. 134368 del 28 gennaio 1981 e n. 144 del 27 giugno 1988 per l’erogazione dell’indennità giornaliera a carico dell’Istituto (cosiddetta malattia a cavaliere).

Principio fondamentale è che l’indennità di malattia è dovuta per le giornate indennizzabili comprese in un periodo massimo di 180 giorni di malattia in un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Nel caso di malattia insorta nel corso di un anno solare e protrattasi – senza interruzione – nell’anno solare successivo, trova applicazione il principio a mente del quale le giornate della malattia devono essere attribuite – ai fini del computo del periodo massimo indennizzabile – ai rispettivi anni solari. Per stabilire se e quali giornate della malattia a cavaliere debbano essere indennizzate è opportuno tenere distinte le giornate della malattia cadenti nell’anno di insorgenza da quelle cadenti nell’anno successivo:

▪ per le giornate di malattia a cavaliere cadenti nell’anno di insorgenza devono essere escluse dall’indennità le eventuali giornate della malattia a cavaliere successive al raggiungimento del 180° giorno di malattia;

▪ le giornate della malattia a cavaliere cadenti nell’anno successivo a quello di insorgenza devono essere indennizzate secondo le norme comuni, considerando la malattia a cavaliere come un unico episodio morboso. Tale principio deve trovare applicazione anche nel caso in cui le giornate della malattia a cavaliere cadenti nell’anno di insorgenza siano state escluse dall’indennità – tutte o in parte – per superamento del periodo massimo indennizzabile. Ne segue in particolare:

a) che le giornate di carenza ed il ventunesimo giorno di malattia (a partire dal quale la misura dell’indennità è elevata ai due terzi) devono essere computati a partire dalla data d’inizio della malattia a cavaliere, tenendo conto di tutte le giornate cadenti nell’anno di insorgenza, anche se non indennizzate per superamento del periodo massimo indennizzabile;

b) che nel caso in cui, all’inizio della malattia a cavaliere, il lavoratore risultasse cessato o sospeso da non oltre due mesi e avesse già superato il periodo massimo indennizzabile (o lo avesse superato nel prosieguo della malattia), il diritto all’indennità deve essere nuovamente riconosciuto a far tempo dal primo giorno dell’anno successivo, fermo restando quanto detto alla precedente lettera a). Il principio di cui sopra può trovare applicazione soltanto nell’anno immediatamente successivo a quello d’inizio della malattia: pertanto, dopo l’indennizzo nel corso del secondo anno solare per il periodo massimo suddetto, il diritto ad ulteriori prestazioni economiche negli anni solari seguenti è subordinato alla condizione che sia stata ripresa l’attività lavorativa, ovvero abbia avuto effettivo inizio un nuovo rapporto di lavoro.

È opportuno rammentare che il diritto all’indennità per le giornate della malattia a cavaliere cadenti nell’anno successivo a quello di insorgenza è subordinato alla ricorrenza di due presupposti:

▪ che il lavoratore presenti la rituale documentazione medica relativa alla malattia;

▪ che sussista la ripetuta permanenza del rapporto assicurativo.

Quanto alla documentazione, le istruzioni diramate dalla Direzione Generale dell’INPS, con la citata circolare n. 144/88, precisano che nel caso “non è applicabile l’istituto della ritardata denuncia”: come dire che il lavoratore è bensì tenuto a presentare la documentazione in discorso, ma non anche al rispetto dei termini particolari per tale adempimento. Ne consegue che l’eventuale ritardo – rispetto alla data del 1° gennaio – non comporta “decurtazione” dell’indennità spettante dalla data stessa. Per quanto attiene alla permanenza del rapporto assicurativo, dalle istruzioni citate risulta che le imprese industriali devono provvedere alla erogazione dell’indennità giornaliera a carico INPS (per la protrazione dal 1° gennaio del secondo anno in avanti) solamente nei casi – e limitatamente al tempo – di conservazione del posto per l’obbligo di comporto fissato dalle norme contrattuali in conformità all’art. 2110 cod.civ. Le imprese non devono/possono corrispondere l’indennità stessa per i periodi temporali nei quali il posto sia di fatto conservato oltre i limiti definiti dalle norme citate: così nei casi nei quali – dopo la cessazione del comporto nel senso proprio testè indicato – la comunicazione di recesso sia stata omessa di fatto, per una ragione qualsiasi, e nei casi del periodo di aspettativa successiva al comporto, prevista da taluni contratti nazionali di lavoro. L’indennità giornaliera di malattia spetta bensì ai lavoratori interessati, per i due mesi successivi alla risoluzione del rapporto formalmente attuata, ovvero alla cessazione del periodo di comporto obbligatorio già ripetuto: ma in questi casi la misura è ridotta e l’erogazione è effettuata direttamente a cura dell’INPS. Per questo effetto la circolare dispone che nei casi indicati “le Sedi (dell’Istituto) … prima di procedere al pagamento diretto dell’indennità … dovranno acquisire apposita dichiarazione aziendale circa la data di scadenza dell’obbligo di conservazione contrattuale del posto e di correlativa corresponsione di retribuzione (anche a carattere integrativo)”.

12 gennaio 2023

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