I.N.P.S.
Contribuzione FIS 2023
L'INPS, con messaggio 19 gennaio 2023, n. 316, fornisce chiarimenti sugli obblighi contributivi delle aziende al Fondo di integrazione salariale e sulle aliquote applicabili per il 2023.
Il Decreto Milleproroghe ha prorogato al 30 giugno 2023 il termine, inizialmente previsto al 31 dicembre 2022 dalla Legge di Bilancio 2022, di adeguamento dei Fondi di solidarietà alle disposizioni che hanno introdotto l'estensione dell'obbligo contributivo di finanziamento ai Fondi di solidarietà a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
Conseguentemente, in caso di mancato adeguamento entro il nuovo termine, i datori di lavoro del relativo settore, a fare data dal 1° luglio 2023, rientreranno nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.
Nelle more dell'adeguamento, i datori di lavoro con almeno 1 dipendente continuano a versare il contributo di finanziamento al FIS.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari a:
- 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti;
- 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti
L'Istituto precisa che la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS, prevista dalla Legge di Bilancio 2022, era limitata all'anno 2022.
Per quanto attiene alla contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS), i datori di lavoro che rientrano nel relativo campo di applicazione sono tenuti, dal 1° gennaio 2023, al versamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell'impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore). La riduzione della predetta aliquota, disposta dalla Legge di Bilancio 2022, ha cessato anch'essa i suoi effetti al 31 dicembre 2022.