I.N.P.S.
Aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata dal 1° gennaio 2023
Con circolare 1° febbraio 2023, n. 12 (in allegato), l’INPS ha ufficializzato le aliquote pensionistiche e di computo dovute per gli iscritti alla Gestione Separata, che siano o meno assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, in vigore dal 1° gennaio 2023.
Le aliquote dovute dai collaboratori e figure assimilate non subiscono incrementi rispetto a quelle già applicate nel 2022.
Ricordiamo, con riferimento ai collaboratori ed alle figure assimilate (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, amministratori, sindaci e revisori) iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, che dal 2022 l’aliquota di finanziamento della DIS-COLL è passata dallo 0,51% all’1,31%. Pertanto, dal 1° gennaio 2023 le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dai collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:
Aliquote % per il 2023
Categorie I.V.S. Malattia DIS-COLL TOTALE
Maternità aliquota
e A.N.F.
Soggetti che non
risultino assicurati
presso altre forme
pensionistiche
obbligatorie, per i 33,00 0,72 1,31 35,03
quali è prevista la
contribuzione
aggiuntiva DIS-COLL *
Soggetti che non
risultino assicurati
presso altre forme
pensionistiche
obbligatorie, per i 33,00 0,72 0,00 33,72
quali non è prevista la
contribuzione
aggiuntiva DIS-COLL
PENSIONATI O
ISCRITTI ad altra 24,00 0,00 0,00 24,00
forma pensionistica
obbligatoria
* (amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità
giuridica; tutte le collaborazioni coordinate e continuative; dottorati di ricerca, assegni, borse di
studio).
Per tutte e tre le fasce il reddito imponibile è da considerarsi fino a € 113.520,00.
Le predette aliquote sono applicabili, con i noti criteri, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18 della legge n. 335/1995, che per il 2023 è pari a € 113.520,00.
Rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore (1/3) e committente (2/3). Per l’accredito dei contributi mensili, basato sul minimale di reddito stabilito dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, l’Istituto precisa che occorre prendere in considerazione per l’anno 2023, l’importo di € 17.504,00. Pertanto, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 24,00 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 4.200,96, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 33,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 5.902,35 (di cui 5.776,32 ai fini pensionistici) e per quelli per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 35,03 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 6.131,65 (di cui 5.776,32 ai fini pensionistici).
Qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto vi sarà una contrazione dei mesi accreditati, in proporzione al contributo versato.
All./