I.N.P.S.

Massimale contributivo e contribuzione Enasarco

Con messaggio 20 febbraio 2023, n. 730 (in allegato), l'INPS ha fornito precisazioni concernenti la natura della contribuzione versata all'Enasarco per gli agenti e rappresentanti di commercio, al fine di stabilirne l'utilità o meno, se versata entro il 31 dicembre 1995, a costituire anzianità contributiva per la non applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile introdotto dall'art. 2, comma 18, l. n. 335/1995 con effetto dal 1°gennaio 1996.

A tal riguardo, acquisito parere conforme del Ministero del Lavoro, a fronte della natura meramente integrativa della contribuzione versata all'Enasarco, l'INPS ha chiarito che la sola contribuzione versata all'Enasarco fino al 31 dicembre 1995 non è sufficiente a costituire anzianità contributiva tale da escludere l'applicazione del massimale citato.

Conseguentemente, per i lavoratori per i quali fino al 31 dicembre 1995 risultino versati solo contributi all'Enasarco - e non risulti altra contribuzione presso gestioni pensionistiche obbligatorie, anche a titolo di riscatto o di contributi volontari - trova applicazione il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, ex art. 2, comma 18 l. n. 335/1995, previsto esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano esercitato l'opzione per il sistema contributivo.

Esclusivamente nel caso in cui presso l'Enasarco risultassero contributi versati per periodi antecedenti all'entrata in vigore della l. n. 613/1966 - con la quale è stata modificata la natura della contribuzione versata all'Enasarco stesso - la presenza di questi contributi escluderebbe l'applicazione del massimale in parola, in quanto fino a tale data l'Enasarco era l'unico Ente di tutela previdenziale degli agenti e rappresentanti di commercio.

All./

concorrenza enasarco anzianità contributiva.pdf

28 febbraio 2023

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