I.N.P.S.
Limiti di reddito ai fini dell'indennizzabilità del congedo parentale per il 2023
L’INPS, con circolare del 21 aprile 2023, n. 43, ha comunicato il limite di reddito provvisorio per l’anno 2023, valido per il diritto all’indennità per congedo parentale (ex astensione facoltativa), pari al 30% della retribuzione, nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001. In particolare, riguarda i periodi di congedo parentale – da fruirsi entro i 12 anni di vita del bambino - ulteriori rispetto ai periodi di tre mesi, non trasferibili, per ciascun genitore e di ulteriori 3 mesi in alternativa tra loro (articolo 34, comma 1, del D.lgs n.151/2001). Infatti, in tali casi l’indennità compete solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’A.G.O., fermi, ovviamente, i periodi massimi fruibili individualmente (6 mesi, elevati a 7 per i padri lavoratori che si astengono dal lavoro per almeno 3 mesi) e complessivamente (10/11 mesi) e nei limiti temporali previsti dalle disposizioni di legge (fino al 12° anno di vita del bambino).
Il limite di reddito da porre a raffronto con il reddito individuale del lavoratore interessato è costituito dall’importo del trattamento minimo di pensione (per l’anno 2023 € 7.328,62) vigente nell’anno in cui inizia l’astensione o una frazione di essa moltiplicato per 2,5 e rappresenta il limite di reddito al quale deve essere fatto riferimento dall’inizio alla fine del singolo periodo di astensione facoltativa richiesto dal lavoratore.
Con la circolare sopra citata, l’INPS ha stabilito che il limite di reddito provvisorio per la fruizione dell’indennità in parola relativo all’anno 2023 ammonta a € 18.321,55 (€ 7.328,62 x 2,5).
Si rammenta che, come precisato dall’Istituto con circolare 6 giugno 2000 n. 109, ai fini in parola il reddito individuale del lavoratore interessato è costituito dal reddito imponibile ai fini fiscali (e quindi al netto dei contributi previdenziale ed assistenziali) percepito dal richiedente nell’anno in cui inizia la prestazione o la frazione di essa con esclusione:
▪ dell’indennità di maternità percepita dal lavoratore;
▪ del reddito della casa di abitazione;
▪ dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
▪ dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
▪ dei redditi già tassati per intero alla fonte (interessi, premi o altri frutti corrisposti al possessore di obbligazioni);
▪ dei redditi esenti (pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, rendite INAIL, indennità di accompagnamento, pensioni e indennità percepite da ciechi, invalidi civili e sordomuti, pensioni erogate da organismi esteri aventi natura risarcitoria).