I.N.P.S.

Esonero dei contributi IVS a carico lavoratore, aumento dal 1° luglio al 31 dicembre 2023

L’INPS, con messaggio 24 maggio 2023, n. 1932 (in allegato), fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’applicazione dell’articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023 il quale ha stabilito che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo di cui alla legge di Bilancio 2023, è aumentato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Pertanto, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, l’abbattimento dell’aliquota IVS a carico lavoratore è applicato:

▪ nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;

▪ nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

L'Istituto sottolinea che, come previsto espressamente dalla norma, sulla tredicesima mensilità non sarà possibile applicare l’ulteriore incremento dell’esonero contributivo, pertanto, la verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell’applicabilità della riduzione, nonché ai fini della determinazione della sua entità, deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima. Di conseguenza, in relazione alla tredicesima mensilità troverà applicazione la precedente normativa (tuttora vigente) che prevede per il periodo da gennaio 2023 a dicembre 2023 l’esonero:

▪ nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro;

▪ nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro.

Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva seguirà le stesse regole relativamente al singolo rateo di tredicesima e quindi il 2% se il rateo mensile non eccede l’importo di 224 euro (2692 euro/12) ed il 3% se il medesimo rateo non supera l’importo di 160 euro (1923/12).

Nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate.

Per la fruizione dell’esonero, l’INPS rinvia anche alle istruzioni già fornite con circolare 7/2023. Restano ferme, per i profili non espressamente regolati dalla circolare in esame, le indicazioni operative già dettate dall’Istituto per l’esonero IVS relativo all’anno 2022 con le circolari n. 43/2022  e con il messaggio n. 3499/2022.

Per le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione del flusso Uniemens si rinvia alla lettura del punto 3.1 del messaggio in commento.

All./

circ. i.n.p.s. 1932-2023.pdf

30 maggio 2023

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