I.N.P.S.

Assegno nucleo familiare: limiti reddituali dal 1° luglio 2023

Con circolare 9 giugno 2023, n. 55, l’INPS ha reso noto le nuove tabelle con i limiti di reddito familiare, agli effetti del diritto agli assegni per il nucleo familiare, rivalutati a partire dal 1° luglio 2023, in base alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevata dall’ISTAT.

Si ricorda che, a seguito dell’istituzione con decorrenza 1° marzo 2022 dell’Assegno Unico e Universale per figli a carico, la disciplina dell’ANF trova residuale applicazione ai nuclei diversi da quelli con figli a carico e orfanili; pertanto, i nuovi livelli di reddito riguardano esclusivamente i nuclei composti dai soli coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. Conseguentemente, sono state oggetto di rivalutazione le sole Tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

Le domande di ANF per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 devono essere inviate dai lavoratori interessati direttamente all’INPS in modalità esclusivamente telematica, utilizzando la procedura presente sul portale dell’Istituto. L’INPS provvede a determinare gli importi teorici spettanti ai lavoratori e metterli a disposizione delle Aziende attraverso apposita Utility presente nel Cassetto Previdenziale Aziendale.

Sulla base degli importi teoricamente spettanti indicati dall’INPS, il datore di lavoro calcola l’importo effettivamente spettante al lavoratore in relazione alla tipologia del contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo considerato. L’importo corrisposto mensilmente dall’Azienda non potrà superare quello teorico indicato dall’INPS.

13 giugno 2023

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