I.N.P.S. - Congedo parentale
Elevazione indennità all'80%
Con circolare 16 maggio 2023, n. 45 (in allegato), l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’elevazione dal 30% all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo parentale, per un solo mese, dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio, introdotta dall’art. 1, comma 359, L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).
I destinatari della novità sono, per espressa previsione normativa, esclusivamente i lavoratori dipendenti che, pertanto, potranno fruire dell’elevazione dell’indennità all’80% di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro. Infatti, la novità normativa non riguarda l’aggiunta di un ulteriore mese di congedo, ma soltanto l’elevazione dell’indennità economica di una sola mensilità tra quelle già a disposizione dei genitori per legge. Si sottolinea che il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito alternativamente tra gli stessi ovvero da uno soltanto di essi.
Affinché possa operare l’incremento dell’indennità, come detto per un solo mese fruibile per intero da un solo genitore o in modalità ripartita tra i due genitori, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) deve risultare interamente fruito, anche per un solo giorno, successivamente al 31 dicembre 2022 il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, quest’ultimo indifferentemente alternativo (cioè quello spettante in sostituzione della madre impossibilitata a fruire del congedo di maternità nelle casistiche tassative previste dalla legge), o quello obbligatorio (pari a dieci giorni elevati a venti in caso di parto plurimo, fruibile dal padre nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita). Sono, quindi, esclusi dall’elevazione della misura all’80% tutti i genitori che hanno concluso il godimento del congedo di maternità o di paternità entro il 31 dicembre 2022 (al par. 3 della circolare INPS sono riportate alcune esemplificazioni);
b) sussistendo la condizione di cui al punto che precede, l’elevazione della misura all’80% della retribuzione riguarda un solo mese di congedo parentale dei tre spettanti a ciascun genitore, intrasferibili all’altro, da fruire necessariamente prima del compimento di sei anni di vita del minore o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Per la fruizione, il lavoratore/la lavoratrice deve presentare domanda all’INPS in modalità esclusivamente telematica, attraverso i canali noti.
Per l’esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS, a partire dal mese di competenza luglio 2023, sono stati creati nuovi codici evento e per il conguaglio dell’indennità un nuovo codice causale.
Il dettaglio delle modalità operative di compilazione del flusso è riportato al par. 5. della circolare. Per gli eventi che ricadono nei periodi di competenza da gennaio a giugno 2023 e già denunciati con i codici in uso, l’Istituto fornirà successive istruzioni.
All./