Il certificato medico redatto all’estero privo dell' “apostille”

Valore giuridico

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 agosto 2022, n. 24697, ha ritenuto che in tema di licenziamento per assenza ingiustificata del lavoratore, il certificato medico redatto all’estero da un medico straniero, privo dell'”apostille”, ossia della formalità richiesta dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva con la L. 1253/1966), ovvero privo, in alternativa, della legalizzazione a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana, non ha valore giuridico in Italia.

Alla luce di quanto sopra lo stesso, pertanto, risulta inidoneo a giustificare l’assenza dal lavoro, non essendo certificata né la provenienza dell’atto da un soggetto abilitato allo svolgimento della professione sanitaria, né la diagnosi e la prognosi di malattia come attestate da un soggetto competente.

Per ogni ulteriore chiarimento rimane a completa disposizione l’Ufficio Sindacale nella persona del Dott. Alberto Virgili

All.

Ordinanza Corte di Cassazione.pdf

18 ottobre 2022

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