Impignorabilità trattamenti pensionistici
Nuova soglia
Inps, con circolare 3 aprile 2023, n. 38, affronta il tema dell’innalzamento della soglia di impignorabilità dei trattamenti pensionistici.
La norma dalla quale promana tale previsione è l’art. 21 – bis del D.L. 115/2022 (c.d. Aiuti – Bis) inserito in sede di conversione in Legge 21 settembre 2022, n. 142 ed in forza della quale le somme percepite a titolo di trattamento pensionistico non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con in ogni caso un minimo di 1.000,00 €; la parte eccedente tale importo è pignorabile entro i limiti legali previsti.
La Circolare Inps n. 38/2023 precisa come tale nuova disciplina entri in vigore a decorrere dal 22 settembre 2022 nei confronti dei procedimenti esecutivi pendenti (quindi quelli per i quali non sia già intervenuta l’ordinanza di assegnazione per effetto del quale l’Istituto risulta formalmente obbligato quale terzo debitore esecutato).
Per ogni ulteriore chiarimento rimane a completa disposizione l’Ufficio Sindacale nella persona del Dott. Alberto Virgili
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