In Gazzetta Ufficiale il DL Ristori Quater
Nota sulle disposizioni ivi contenute in materia previdenziale
Dal 30 novembre 2020 è in vigore il Decreto Legge 30 novembre 2020 n° 157 recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” noto come DL Ristori Quater.
In materia previdenziale segnaliamo che l’art. 2 dello stesso ha determinato la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020 per i soggetti rientranti in una delle seguenti categorie:
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di Euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019;
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019;
- A prescindere dai requisiti relativi ai ricavi/compensi e alla diminuzione del fatturato/corrispettivi:
- soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del dpcm 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni c.d. “rosse” o “arancioni”, individuate come tali alla data del 26 novembre 2020;
- soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 del DL n° 149/20 (Decreto Ristori bis) ovvero che esercitano attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, e aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. Regioni “rosse” (individuate come tali alla data del 26 novembre 2020).
I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Non è previsto rimborso di quanto eventualmente già versato.